II. Denominazione: originariamente Proveditori della terra (0 successivamente, fino ad almeno (2) il 1612 Provvisores (3) (Civitatis) (4) più tardi Providitores Terrae (5) da almeno il 1557 (6) fino ad almeno il 1604 (7) Provveditori da almeno il 1700 (8) fino ad almeno il 1800 (!l) Providitori della Città (l0) 1802 Provveditori (n) III. Mansioni: 1. Deputazione di almeno 3 dei suoi membri per ciascuna seduta del Maggior Consiglio. (12) 2. dal 1478: provvedere a fornire la cassa dello stato (13) 3. dal 21 gennaio 1557, appellazioni contro le sentenze di Lagosta. (u) 4. da almeno il 1604: (l5) a) gravami contro tutte le autorità eccettuato il Maggior Consiglio ed il Consiglio dei Pregadi. b) Esecuzione dei testamenti. 5. 1802: a) Rinvio di leggi mal fatte ai Pregadi per una nuova deliberazione. (1U) b) Sospensione di tutte le deliberazioni del Maggior Consiglio (17) e dei Pregadi. c) Sospensione di tutte le deliberazioni del Minor Consiglio e presentazione del medesimo ai Pregadi. (18) C) Anche altrove. (2) Rrsetar 58. (3) Liber Croceus, chartae LX P. 128; chartae LX1I1 P. 134. (4) Liber Croceus, chartae LX P. 128 (6) Liber Croceus, chartae LXX (6) Libro 127. (7) Luccari 160. (8) Registro I Proemio. (9) Registro li 50. (10) Resetar 58. (u) Appendini 188. Ò-) Vojnovic CIII 59’. (13) Liber Croceus LXXI secondo il Vojnovic CHI 603. (14) Libro 127. (“) Luccari 160 seg. (ì6) Appendini 188 (non 138 come nell’ originale). (”) Scurla 37. (ls) Scurla 37.