32 di Zagabria. Infatti mentre spesso il testo degli Statuti pubblicati nei Monumenta Historico-juridica ecc. è errato, come facilmente se ne accorge chi abbia pratica degli Statuti dalmati, si trovano poi nelle note, fra le varianti di altri codici, anche le espressioni da doversi ritenere esatte. Non sarebbe stato meglio pubblicare un testo più accurato, scegliendo fra le diverse varianti quelle che erano da ritenersi le più appropriate ed indicando le altre nelle note? Anche le edizioni a stampa fatte fare a Venezia nei sec. XV1-XVIH non sono delle migliori, tuttavia non bisogna credere che sempre siano da preferirsi ad esse dei codici, per quanto cronologicamente anteriori a quelle. Pur non essendomi occupato della collazione di testi, ho avuto 1* occasione ad es. di constatare che nello Statuto manoscritto di Zara, un bellissimo codice membranaceo del sec. XIV in caratteri semigotici, mancano nel cap. 38 del L. IV quasi due righe del testo a stampa del 1564, ciò che rende il senso inintelligibile. In tale capitolo riguardante i casi di avaria generale, di cui ecco il periodo in questione, manca tutta la parte posta fra parentesi : «... et ... si aliquid de mercibus extraheretur de ipsa nave. . . prò ipsius utilitate et damnum aliquod (evenerit in ilio avere, seu mercibus, sue mercibus que de nave extracte fuerint, volumus quod) damnum illud computetur in comune avere navis . . . etc. ». Tutti gli Statuti, salvo che per alcune reformazioni, furono compilati, nella forma a noi giunti, in epoca anteriore alla sottomissione delle città a Venezia e perciò qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che quell’ avvenimento avesse arrestato il loro processo formativo. La stessa cosa però si osserva anche per quello di Ragusa, la città che non passò sotto il dominio veneto, e quindi bisogna venire alla conclusione che al principio del XV sec. il diritto statutario dalmato, dopo una lenta elaborazione durata molti secoli, aveva già raggiunto la sua sistemazione. La materia greggia sottoposta a quella elaborazione era stato il diritto romano nelle sue forme evolutive, che aveva dovuto compiere il suo adattamento a popolazioni cristiane, nonché a speciali contingenze d’ ambiente. Frutto dell’ elaborazione erano state dapprima le consuetudini, di cui alcune successivamente avevano cominciato a prendere forma scritta, trasformandosi in deliberazioni del potere costituito, in « statuta » ; le norme ed i provve • dimenti così creati in modo graduale e sconnesso vennero da principio raccolti in diversi « libelli » e finalmente riuniti in un unico « corpus », il « Liber sta-tutorum ». L’impostazione dei singoli Statuti, per quanto la loro compilazione possa essere stata curata anche da dotti ed esperti in diritto, porta in modo evidente le traccie della loro origine e del loro formarsi, e perciò ci forniscono anche dal lato formale la prova che non furono creazioni personali di notai e podestà italiani ad uso di « slavi meridionali ». Chi provvide alla prima riunione, in un unico volume, delle deliberazioni fino allora emesse dalle singole città, o ne curò le successive revisioni, si sia trattato di una sola persona o di un consesso di persone, non ebbe il compito di creare « ex novo » un « corpus juris » ad uso di comunità che finalmente