20 dendo con quell’ « aliorumque progeniem », messo là come qualche cosa di logico e di naturale, gli slavi, ai quali secondo gli autori si dovrebbe il sorgere della « ragusina civitas », ascrissero la sostanza romana dello Statuto alla fatalità. Fatalità alla quale un popolo nuovo non si sarebbe potuto sottrarre, se ebbe la ventura di capitare proprio in una zona situata fra regioni in cui da secoli imperava il diritto romano e se, per di più, quel diritto era la fonte alla quale attingevano nel medio-evo « persino » le stesse genti latine ! Sorvolando su quest’ ultima osservazione dal colore oscuro, constatiamo che anch’ essi accertarono 1’ esistenza di due fatti apparentemente in contrasto fra loro : lo Statuto conteneva legge romana, ma non riproduceva che in parte, e in modo alquanto diverso, quanto si trovava nei libri di Giustiniano. Difatti sarebbe strano che una popolazione che avesse dovuto adottare leggi in vigore presso altre, senza apportarvi alcun contributo proprio, non le avesse adottate integralmente. Le osservazioni fatte dagli autori per lo Statuto di Ragusa, sono applicabili a tutti gli Statuti delle città dalmate e non possono essere assolutamente spiegate, se non si ammette che essi sono il prodotto di genti latine e se non si conduce l’indagine sul modo della loro formazione e sulla funzione che ad essi spettava. Perchè appunto gli Statuti non contenevano tutto in fatto di legge imperante nelle città dalmate. In un atto che si trova in un quaderno del notaio zaratino Creste de Tarallo del 2 agosto 1289, concernente la vendita all’incanto di alcune possessioni, si fa rilevare la regolarità della procedura seguita, e quindi la legalità del negozio, con la frase: « observata solemnitate Statuti, juris, et consuetudinis jadrensis que solet in talibus conservari ». Da questo passo del documento s1 desume in modo chiaro e preciso, che le norme che regolavano il viver civile non erano soltanto quelle contenute negli Statuti ; vi esistevano altre fonti giuridiche quali: il diritto, quello romano, e la consuetudine. 11 diritto entrato in Dalmazia sin dai lontani tempi della colonizzazione romana vi si era mantenuto ininterrottamente anche dopo la caduta di Roma, ed era divenuto la fonte primigenia dalla quale erano scaturite le consuetudini; come espressione ed integrazione sì dell’ uno che delle altre, erano sorti in seguito gli Statuti. Le consuetudini si erano formate parallelamente all' evoluzione stessa che avevano subito le vecchie leggi di Roma, evoluzione il cui frutto erano state prima le Pandette di Giustiniano e poscia i Basilici di Leone VI, e sulle quali non poca influenza aveva esercitato il « jus canonicum » che stava prendendo forma per mezzo delle lettere decretali. A proposito dell’ influsso che il diritto ecclesiastico esercitò sul sorgere delle consuetudini e quindi sugli Statuti, che, come vedremo in seguito, le codificarono almeno in parte, ricorderemo un brano dell’ arringa di un avvocato in una causa di eredità tenutasi a Zara nel luglio del 1359. Dovendo nell’ interesse del suo cliente insistere sul carattere innovatore di certe norme dello Statuto allora in vigore, che è poi quello pervenutoci, in confronto di quelle