27 quod omnes tangit debeat ab omnibus rationabiliter approbari, et quia cura Reipublicae non ad minorem sed maiorem et saniorem partem de jure dignoscitur pertinere, provide duximus statuendum quod quando exigente causa rationabili, vel suadente necessitate oportuerit nos aliquod statutum de novo facere, aut ad-dere, seu cassare, Rector et Judices faciant more solito Maius Consilium congregare etc....» Ogni nuova disposizione in quanto era la risultanza di una deliberazione costituiva una « pars capta », alla quale si dava sia il nome solito di « statutum » sia quello particolare di « reformatio ». Queste nuove leggi poi o venivano semplicemente aggiunte in continuazione dello Statuto, oppure venivano raccolte separatamente in un « Liber Reformationum », una specie di appendice allo Statuto; per lo meno se ne serbava memoria in un « quaternus reformationum ». Dall’ esame degli Statuti non è possibile dedurre quale fosse esattamente il procedimento usato dalle singole città. Per certe di esse ci è pervenuto soltanto lo Statuto, senza libri di Reformazioni, il che porterebbe a concludere che le reformazioni vi venissero senz’altro incorporate; però in questi casi, a meno che non si possa constatare dalla data dei capitoli aggiunti, che essi sono posteriori alla data della compilazione dello Statuto stesso, potrebbe anche trattarsi di uno Statuto Nuovo, nel quale avessero appunto trovato posto le reformazioni che prima della sua pubblicazione venivano tenute separatamente. A Budua, di cui ci è pervenuto il solo Statuto senza reformazioni, e però evidente che quest’ ultime si aggiungevano allo Statuto stesso. In esso ad es. troviamo prima il seguente capitolo 128 per mezzo del quale si riconoscevano certi privilegi al-1’ autorità ecclesiastica : « Dove si deve domandar al chierico. - Ordinamo che se alcun laico volesse domandar alcun chierico d’alcuna cosa, non la possa domandar se non avanti il vescovo o avanti li suoi vicarii, et la sentencia sia scritta per man del notaro della terra et sigillata col sigillo del vescovo. Et deve giudicar le ditte persone, heretici, religiosi, usurari de usura, de dote se fosse perzogna (8) fra 1’ marito et moglie ». Verso la fine dello Statuto invece si incontra il cap. 256, certamente una reformazione, che regolava quella materia in modo del tutto diverso: « Volemo che da mo inanzi ciascun prette che sarà dimandato per il bedello et vatacco (9) della nostra corte, debbia camparer a re-sponder in presenza delli nostri giudici et della nostra corte secondo li mondani in fatti mobili et stabili, risservando di maleficio et delle ragioni della chiesa ». In alcuni Statuti divisi in libri si osserva che l’ultimo di essi, a differenza di quello che avviene negli altri, ciascuno dei quali raggruppa di solito disposizioni riguardanti un determinato campo del diritto, regola una materia eterogenea, come ad es. il L. Vili di quello di Ragusa ed il L. V di quello di Zara. (8) Nel glossario aggiunto allo Statuto: partizione, divisione dei beni. (“) Nel glossario aggiunto allo Statuto: ufficiali del Comune (messi).