27 il « Liber statutorum ». Che prima dello Statuto propriamente detto, come espressione unitaria del « jus municipale » vi siano esistite diverse raccolte parziali, lo si rileva in modo chiaro e preciso dal proemio dello Statuto di Ragusa del 1272, in cui fra l’altro è detto: «qua propter nos Marcus Justinianus, comes Ragusii, considerantes meditacione frequenti quod statuta Ragusii per diversos comités actenus diversis temporibus edita, in pluribus libellis dispersa erant, inter se in aliquibus discrepancia, in quibusdam superflua, in nonnullis non mo-dicum defectiva, obscura eciam et confusa : ita quod ex eis plerumque contenciones et altercaciones diverseque opiniones etiam inter judices nascenbantur. Nolentes pati ulterius ut inde discordia prodeat unde jus debet oriri, . .. pre" dieta statuta sic dispersa in presens volumen collegimus, ipsorum discrepanciam concordavimus, resecantes superflua, supplentes defectus, dilucidantes obscura quelibet et confusa ; ut in eis de cetero nichil superfluum, obscurum, minus aut capciosum valeat reperiri... ». Questo proemio è anche istruttivo perchè ci permette di rilevare un’ altra delle cause per le quali avvenivano le revisioni, sia delle diverse raccolte prima, sia dello Statuto stesso dopo, e precisamente la causa politica. Fino al dominio definitivo di Venezia sulla Daltnazia agli inizi del sec. XV, per molti secoli le città dovettero alternativamente sottostare a Bisanzio o a Venezia stessa o al-1’ Ungheria, e ciascuna potenza, pur riconoscendo le leggi cittadine, voleva tuttavia rivederle, per essere sicura che non contenessero degli « statuta » di carattere politico ad essa contrari. Questa tragedia delle città dalmate ormai rassegnate a sacrificare la loro indipendenza politica, pur di conservare 1’ autonomia cittadina, la si rileva dal seguente passo della relazione di una seduta del Consiglio di Spalato del 29 novembre 1358: «... (ser Franciscus Damiani) propterea arrengando consuluit quod dictum statutum corrigatur et correctum sit hoc modo, videlicet quod rectores seu cónsules qui nunc sunt vel pro temporibus fuerint et etiam potestates vel comités, vel quovis alio nomine nuncu-pentur qui unus vel plures haberent regere civitatem prefatam secundum statuta ipsius civitatis, non habeant etc. ... ». (6) Da questo passo mentre da una parte si rileva l’indipendenza degli ordinamenti interni, sui quali spettava di deliberare soltanto ai cittadini, dall' altra risulta evidente l’incertezza, acquisita ormai da secoli, sulla situazione politica del domani, dalla quale dipendeva appunto se a reggere la città sarebbe stata una sola o più persone, nonché il nome col quale sarebbero state designate. Che non sempre però uno Statuto contenesse tutte le disposizioni emanate ed in vigore, lo vediamo attraverso quello di Spalato. Mentre nel 1312 ne era stata curata una pubblicazione « per nobilem et sapientem virum dominum Per-cevalum Johannis de nobili et honorabili civitate Firmana peritum in jure canonico et civili, honorabilem potestatem civitatis Spalati », nel 1333 ne troviamo (6) Dai « Libri Consiliarii » di Spalato, presso il R. Archivio di Stato - Zara.