19 d’ opera il raffrontare i singoli capitoli degli Statuti con le institutiones e, in generale, col diritto giustinianeo, per giungere alla conclusione, da non discutersi più, oramai, che gli Statuti di Arbe, come tutti quelli di Dalmazia in generale, sono legge romana, qua e là modificata opportunamente e saggiamente dagli usi locali, ma non sopraffatta mai nè scalzata, nella sua intima essenza, dalle consuetudini barbare o dagli usi feudali, che in Dalmazia non ebbero campo di penetrare», si limita a soggiungere più avanti: « E’ oramai assodato e posto in chiaro a sufficienza che gli Statuti dei Comuni del medio-evo si formarono, la maggior parte, da singoli privilegi, da leggi e disposizioni anteriormente esistenti, che, non redatte in un corpo sistematico avevano prima un valore come consuetudini e come jus non scriptum fin che, per mano di persone dotte, o almeno di giurisprudenza intendenti, furono raccolte e riordinate ». (*) Fra gli scrittori di parte slava citeremo gli autori (2) della prefazione latina allo Statuto di Ragusa, nella quale così si esprimevano: «... Liber Statutorum civitatis Ragusii non est codex juris neque criminalis, neque navalis, neque cuiuscunque singularis materiae juris. Qui quoniam continet omnes ragu-sinas constitutiones saeculo XIII vel antea promulgatas, quascunque legis latoribus anni 1272 in hoc volumen recipere placuit, codex est quodam modo generalis, vel quod idem est, praebet veterum ragusinorum jus civile, ut hoc termine eadem, qua Romani, sententia utamur ». E più avanti: « jus Romanum praecipuus fons erat juris mediae aetatis apud Graecorum Latinorum aliorumque progeniem, Ragusina civitas, Italiae vicina, quae Epidauro, Romanorum lllyrico coloniae. succedebat, sita quidem erat inter regiones, ubi jus Romanum per omnia tempora colebatur. Attamen in libro Statutorum perpauca sunt exscripta ex libris legum Romanorum, a Justiniano imperatore editis. Ea vero quae recepta fuerunt, mutata sunt vel abbreviata ». Gli autori della prefazione caratterizzano infatti giustamente quella che è 1’ impressione formale che si ritrae dall’ esame di uno qualunque degli Statuti delle città dalmate, quindi anche di quello di Ragusa : nessuna delle sue parti si presenta come un codice completo di un determinato campo del diritto. Notarono anche che l’esame sostanziale del contenuto deve necessariamente portare chiunque ad individuarne la paternità romana, senza che sia possibile constatare la codifieazione di diritti barbarici, ma non seppero far di meglio che dare a questo fatto essenziale una ragione per essi molto semplice. Sottinten- (') Ugo Inchiostri e Prof. A. G. Galzigna - « Gli Statuti di Arbe» - Trieste 1901 - (Estratto daH’«Archeografo Triestino»). - AH’Inchiostri si deve ancora un acuto studio dal titolo « Contributo alla storia del diritto romano in Dalmazia nel X e XI secolo », nonché recentemente un diligente lavoro su « Gli Statuti dalmati del medioevo nei codici, nelle stampe e nelle opere che servono ad illustrarli ». - Roma’ 1934/XII. (Estratto dall’«Archivio storico per la Dalmazia »). (2) V. Bogisic e C. Jirecek,