22 toli del L. Ili si limitavano a codificare consuetudini esistenti tra le città e le popolazioni finitime. (s) E’ però molto probabile che una tra le principali cause che concorsero alla codificazione di consuetudini sia da ricercarsi nell’ esercizio della giustizia, che appunto le sanciva per mezzo di sentenze. L’ amministrazione della giustizia che soddisfa ad un bisogno primordiale in qualunque Comunità, non poteva non essere oggetto delle massime cure presso genti latine, anche dopo che aveva cessato la loro dipendenza diretta da Roma. Le loro abitudini ed esigenze sociali non erano state intaccate nè dalla sovranità più che altro nominale degli Ostrogoti, nè tanto meno dalle successive invasioni slave, ad onta delle distruzioni materiali da queste causate. Anzi si potrebbe affermare che lo stesso senso del diritto, profondamente radicato nella coscienza dei diversi aggregati cittadini, abbia contribuito ad alimentare ed incoraggiare la loro attiva resistenza. Poiché il corso degli avvenimenti, costringendo le città ad isolarsi dalla parte di terra al riparo delle proprie mura, le aveva indotto a costituirsi in altrettanti Stati sovrani che dovevano far calcolo soltanto su sè stessi, è naturale che la premessa per una fattiva organizzazione fosse 1’ esistenza e la salvaguardia del diritto. Per questa ragione sin dall’ alto medio-evo le persone alle quali venivano affidate le più importanti funzioni pubbliche vennero chiamate « judices », anche senza che fossero, specialmente nei primi tempi, dei veri e propri giurisperiti secondo i nostri concetti, usciti cioè da scuole che allora non abbondavano, e senza che ad essi venisse affidata 1’ esclusiva mansione di amministrare la giustizia. I « judices » erano persone assennate ed autorevoli alle quali veniva affidata la tutela degli interessi pubblici e che quindi avevano il compito del-l’esercizio e della salvaguardia del diritto in tutte le sue possibili manifestazioni. Queste loro funzioni originarie, che andavano oltre alla pura amministrazione della giustizia, le conservarono più o meno sempre nei secoli successivi, prima e dopo la completa e definitiva sottomissione a Venezia di tutte le città, ad eccezione di Ragusa, avvenuta nei primi decenni del 1400. Prima del dominio veneto, a seconda degli ordinamenti in vigore nelle diverse città e nei diversi tempi, ed a seconda della sovranità politica del momento, i « judices » (3) Cap. 49 - De consuetudinibus inter homines Jadre et Ragusli. » 50 - » » » » Ragusii et homines de Sebe- nico, Tragurio, Dalmisio et Spalato. * 51 - 8 » » Raguseos et homines comitatus Cheimi. *52-» » » »»i Bossine. * 53 - » » » » » » Rassie. * 54 - » > » , » illos de Genta. »55-j consuetudine » » » civitates Dalmacie superiori s. * » » » dominos Slavonie. * « » » sclavos. 56 57