30 mento che dovevano prestare i funzionari pubblici al momento che assumevano la carica. Poiché il giuramento consisteva in una enumerazione dettagliata degli obblighi assunti dai singoli funzionari di fare e di non fare determinate cose nel campo della propria attività, ne derivava che per mezzo di tale formula venisse in pari tempo fissata la toro competenza. Le formule del giuramento passarono poscia negli Statuti stessi ed il termine di capitolare venne da allora usato alternativamente con quattro significati : con quello restrittivo originario di formula di giuramento ; come sinonimo di quello generico di « statutum » o deliberazione ; come sinonimo delle stesso termine di Statuto o Libro degli Statuti; come denominazione di un insieme di regole riguardanti un oggetto particolare. In quest’ ultimo significato viene usato dallo Statuto di Budua nel cap. 286 « Circa la scola del corpo di Cristo », il quale dopo aver precisato che si doveva fondare una tale « scola over fratalia » indicava come dovevano scegliersi coloro « i quali habbino a formar il capitular di questa scola con quelle clausole che li parerà bisognar ». - Come sinonimo del termine di Statuto lo abbiamo visto usato a Scardona nel capitolo 4 che riconosceva il valore giuridico delle consuetudini, purché non contrarie « capitulari comuni ».(n) Come abbiamo detto, quella parte delle leggi municipali che costituivano il capitolare, venne assorbita dagli Statuti stessi, nei quali si trovano di solito frammischiate alle altre. Fanno eccezione: lo Statuto di Lesina nel quale aj capitolari è dedicato il L. I ; lo Statuto di Ragusa ai quali è dedicato il L. II. Dallo Statuto di Ragusa poi è possibile rilevare espressamente che in origine il termine « capitulare » equivaleva a giuramento. Nel Cap. 1 del L. I che prescriveva « qualiter dominus comes recipitur a communi et canonicis » era detto fra altro : «... Ipso autem domino comite revertente ad plateam cum populo supradicto, homines Ragusii jurabunt ei fidelitatem secundum quod continetur in capitulari fidelitatis et secundum antiquam consuetudinem ... ». Difatti nel L. II che contiene i « sacramenta » c’ è al cap. 3 il « sacramentum fidelitatis quod homines Ragusii faciunt domino duci Veneciarum et comiti Ragusii ». -Dove il Capitolare deve aver continuato ad esistere come raccolta a parte, diverso dallo Statuto, fu Zara. Mentre mancano nello Statuto le formule del giuramento dei funzionari, ad eccezione di due o tre contenute nel L. I, e non dei più importanti, nei quaderni della Curia si trova una sentenza di data 7 dicembre 1390 emanata dalla « Curia Consulum » (la) nel cui dispositivo fra altro si legge : «... Item (viso) prohemio scripto in principio voluminis capi-fularium Jadere quod incipit : ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis (u) Vedi pag. 24 fascicolo precedente. ('-) Il nome dell’ Istituzione era veramente « Curia Consulum et Maris », equivalente quindi a quello di Tribunale Commerciale e Marittimo, ma funzionava con le due sezioni separate di « Curia Consulum » e di « Curia Maris ». Di questa Curia ci sono pervenate delle sentenze interessantissime.