28 Tuttavia per Zara, oltre allo Statuto, ci sono pervenute anche reformazioni, non solo, ma ci risulta che vi esistevano pure appositi « quaterni reformationum » Da un atto del notaio zaratino Petrus dictus Perenganus dell’ 8 giugno 1366 che riguarda una decisione del Maggior Consiglio di assumere un prestito di 2000 ducati per 1’ acquisto di grano, si rileva appunto che la stessa era stata « scripta manu mei notarij infrascripti in quaternis reformationum » (10). A Zara vi esisteva inoltre anche un « Capitubrium » del quale parleremo in seguito. In ogni caso è da ritenersi che si faceva distinzione fra deliberazioni che avevano soltanto un carattere temporaneo o che si riferivano ad un determinato affare, da quelle di natura fondamentale che assumevano la forza di legge municipale. Per le prime doveva usarsi il procedimento di prenderne nota in un quaderno riservato all’uopo ; le seconde invece potevano trovar posto, tanto nello Statuto stesso, quanto nell’ apposito Libro delle Reformazioni. Negli « Statuta Nova » di Spalato ad esempio il cap. 26 termina espressamente con le parole : «... quod hec reformatio prò statuto habeatur et scribi debeat in Libro Sta-tutorum Spalati ». Una « reformatio » o « pars capta » potendo essere una deliberazione in deroga ad una norma contenuta sia nello Statuto, sia nelle reformazioni stesse, veniva per tale eventualità usata una formula uguale o simile a quella che si riscontra nel cap. 20 del « liber Reformationum » di Sebenico. In detto capitolo che sanciva « quilibet iudex Curie Maioris possit placitare coram Curia Minori et e converso » veniva poi soggiunto « non obstantibus aliquibus statutis seu reformationibus in contrarium loquentibus, que ipso facto sint dispensata ». Le reformazioni avevano lo stesso valore delle norme statutarie e rappresentavano il modo di aggiornare e completare lo Statuto in vigore, nell’ attesa s’imponesse la necessità di sottoporlo a revisione per compilarne una nuova edizione. Il procedimento della revisione, secondo quanto si può dedurre dagli Statuti stessi, seguiva due vie : o era una revisione completa che abbracciava tanto lo Statuto quanto le reformazioni, oppure una parziale che si limitava per intanto alle sole reformazioni. Espressione del procedimento di revisione generale sono gli Statuti stessi nella forma a noi pervenuta di Statuti Nuovi, in contrapposto a quelli prima esistenti, senza però che noi si possa appurare quanti altri Statuti, nelle diverse città, abbiano preceduto quello. La pubblicazione di un nuovo Statuto era talvolta graduale, come risulta ad es. dal cap. 95 del L. II dello Statuto di Zara : « Volumus et huius statuti auctoritate provide ordina-mus quod omnes contractus facti usque ad genera'em publicationem istorum statutorum sint et esse debeant in illa firmitate et pieno robore in qua seu in quo erant et esse poterant temporibus quibus fuerunt celebrati ». Casi di revisione parziale, ristretta alle sole reformazioni, ci vengono comprovati dagli stessi proemi ai libri delle reformazioni di Sebenico e di Spalato (10) Archivio notarile ecc. presso il R. Archivio di Stato - Zara.