26 luti funzionavano come notai dell’ amministrazione pubblica e per i privati, quelli della Curia ecclesiastica, chierici indigeni, e non persone venute dall’ Italia ; tuttavia neppure a quelli si può ascrivere l’introduzione del diritto romano, che mai era scomparso dalle città. In ogni caso chi cerchi di spiegare l’impronta romana degli Statuti dalmati come dovuta alla presunta influenza esercitatavi da notai e podestà italiani, non pensa che si mette nell’impossibilità di trovare una risposta adeguata a molte domande che il loro esame fa sorgere. Perchè ad es. la compilazione non ci si presenta allora come la traduzione in atto di un’ opera predisposta con un certo ordine e con una certa armonia? Perchè vi troviamo talvolta ripetute norme uguali o simili? Perchè abbiamo continui accenni alle consuetudini? Perchè non trattano di proposito e non regolano in modo completo certe istituzioni che si deducono come esistenti soltanto attraverso certi provvedimenti? Perchè non ci forniscono neppure lontanamente un’ idea del perfetto e complesso sviluppo di tutte le specie d’affari già nei secoli XIII e XIV, epoca alla quale corrispondono per la massima parte gli Statuti nelle compilazioni a noi perve" nute ? E quest’ ultimo fatto non può spiegarsi semplicemente con la presenza nelle città di commercianti della sponda occidentale dell’Adriatico, chè per questa sola ragione i cittadini stessi non si sarebbero potuti improvvisare finanzieri, mercanti ed armatori. L’ afflusso stesso dei commercianti stranieri era invece la conseguenza della sicurezza che vi regnava in seguito ai saggi ordinamenti giuridici, nonché della grande importanza che specialmente alcune città avevano acquistato nell’ esercizio dei traffici marittimi. Il diritto non era entrato per mezzo degli Statuti ; esso vi era sempre esi -stito e subita che ebbe 1’ evoluzione di cui abbiamo precedentemente trattato si era ritenuto necessario di dare ad alcune sue norme una forma scritta, convertendole in « statuta » ossia in deliberazioni dell’ autorità costituita. L’ emanazione di « statuta », che, come abbiamo fatto rilevare, esprimevano soltanto in parte l’affermazione di principi giuridici, mentre in maggioranza dettavano le regole di condotta per i cittadini, nonché le pene nelle quali sarebbero incorsi in caso di inosservanza delle stesse, dovette cominciare molto per tempo, e molto per tempo si dovette por mano alla compilazione di raccolte di « statuta » di carattere particolare. Ogni raccolta conteneva cioè disposizioni riguardanti un determinato campo, cosicché ne derivò alla fine non poca confusione, in quanto le singole raccolte o non erano complete, oppure, quel che era peggio, continuavano a contenere anche « statuta » che nel frattempo erano stati aboliti o modificati. Per questa ragione s’impose finalmente di procedere alla riunione in un solo volume di tutte le norme che dovevano rimanere ir vigore e sórse cosi matinischen Städten noch im XIII. Jahrhunderte sehr schwach und oberflächlich » (ossia: «La conoscenza della lingua slava nelle città dalmate era, ancora nel XII, secolo, molto scarsa e superficiale »).