1.82 IV. Sull’ amministrazione e tutela dei boschi. Onde porre in esecuzione le teorie esposte negli antecedenti capitoli, è necessario che i proprietarj di boschi, (ove non possono o non vogliono in persona assumere 1’ amministrazione e sorveglianza degli stessi) istituiscano organi forestale nel numero richiesto dall’ estensione ed importanza dei medesimi. L’ amministrazione dei boschi principalmente di quelli d’ alto fusto richiede cognizioni tecnicoforestali, per poter dirigere i lavori di taglio, trasporto ed imboscamento, nonché gli organi di sorveglianza. Siccome d’ altronde la spesa per un tale economo forestale non può essere di regola minore di 800 fiorini all’ anno, così la stessa trova il suo tornaconto soltanto nel caso che le rendite dei boschi da amministrarsi stiano con esse in giusta proporzione, ed i proprietaij di piccoli boschi, cioè di quelli non aventi un estensione di almeno 1000 jugeri, devono perciò limitarsi all’ istituzione di guardie boschive sotto la direzione di qualche persona bensì empirica, ma munita di cognizioni pratiche nel ramo forestale, qualora non volessero unirsi' in numero sufficiente per nominare in comune un’ economo tecnico.