188 Sopra ogni lesione di proprietà e contravvenzione forestale il guardaboschi dovrà estendere la denunzia nella forma prescritta, da rassegnarsi per la revisione all’ economo forestale, od in mancanza di questo al proprietario o secondo le circostanze direttamente all’ autorità competente. Così pure gli incombe di portare a conoscenza del suo proposto (economo o proprietario) ogni altro fatto straordinario, che potrebbe richiedere qualche speciale disposizione, p. e. sorgendo un incendio nel bosco stesso od in un bosco vicino, oppure degl’ insetti nocivi alle piante boschive. In quanto agl’incendi, la legge forestale prescrive ai §§. 44-49 il modo di contenersi, e spetta al guardaboschi di prendere immediatamente le misure necessarie per 1’ estinzione, facendo però ov’ è possibile tosto avvertire il suo superiore. Si distinguono due categorie d’incendj boschivi, cioè incendj bassi, ossia di cespugliame. erbe, frasche ecc., ed incendj alle corone delle piante d’alto fusto. A spegnere od arrestare simili incendj si applicano perciò anche misure differenti a seconda della categoria. Trattandosi d’incendio basso ove il medesimo non siasi ancora molto esteso dovrà cercarsi di spegnerlo nella cima ossia estremità, la quale corrisponde sempre alla direzione del vento, essendo poi molto più facile di dominarlo nelle parti laterali, dove 1’ avvicinarsi non è impedito dal fumo. Qualora però tale mezzo non fosse più giovevole pella soverchia estensione del fuoco, si faccia scavare una fossa possibilmente profonda in tale distanza dalla estremità del fuoco, che il lavoro possa