187 mento, nell’ istruire e controllare le guardie boschive, e talvolta anche nella corrispondenza ufficiosa, e nella tenuta dei registri d’ esito e d’ introito, in conti e simili, qualora cioè non lo facesse il proprietario od altra persona da esso delegata od istituita. Così pure egli deve talvolta rappresentare il proprietario avanti le autorità politiche, giudiziarie e comunali, presentare alle autorità competenti le denunzie per lesioni della proprietà boschiva o contravvenzione forestale. I proprietari dei boschi, sieno corporazioni morali, sieno privati sono tenuti a tenore del § 22 1. f. d’ indicare all’ autorità politica la persona pre-scielta per economo forestale, facendo conoscere la sua attitudine a tale funzione. B. Organi di tutela forestale. II compito di questi è la sorveglianza in generale della proprietà boschiva loro assegnata, cioè la preservazione dei boschi contro i furti di prodotti boschivi, lesione di confini, danni elementari (in quanto ciò sta nella possibilità) e danni da parte di animali di pascolo; il sorvegliare gli operaj nel bosco, tanto quelli assunti per proprio conto dal proprietario, che quelli d’ un imprenditore od affittuale ; il vigilare che i lavori di taglio carbonizzazione ecc. vengano eseguiti secondo le prescrizioni, avendo sempre per norma 1’ interesse del proprietario e la conservazione del bosco ; ed infine di assistere 1’ economo forestale (ove esiste) nelle operazioni tecniche ed eseguire i suoi ordini.