LE SALE DELL’ARMI DEL CONSIGLIO DEI DIECI L’istituzione di queste sale d’armi deve certamente ricercarsi nei continui disordini, che resero paurosi i primi anni della Repubblica e malsicuro il governo nella sua stessa sede. Dapprima si ebbe una sola camera, o sala, a ciò adibita e detta Camera delle monitioni del Cons° di X, appunto perchè a questo Consiglio era affidato il vegliare sulla salute dello Stato. Non è qui il caso di esporre le vicende di queste sale, nè quali locali occuparono successivamente nel Palazzo Ducale (i). Mi basti ricordare che di dette sale è fatto cenno fin dal principio del secolo xiv, e che, col volgere degli anni, oltre ad essere adibite esclusivamente a deposito di armi, servirono anche a conservare trofei d’importanti vittorie e ricordi preziosi di uomini illustri; sicché nel 1609 erano diventate quattro e tali rimasero fino itila caduta della Repubblica. E interessante qui riferire che le Sale dell’Armi furono oggetto di continue cure da parte della Repubblica, e il Consiglio dei Dieci si compiaceva emanare appositi decreti per permetterne la visita agli stranieri, che si recavano a Venezia per missioni diplomatiche, o per onorare la Signoria (2). Continuo era inoltre lo studio al fine di ottenere che le armi fossero sempre pronte in caso di pericolo. Alla custodia delle Sale fu nominato, nella prima metà del secolo xvr, un deputato detto Mosser alle Sale dell'Armi, dal quale dipendevano i proti delle varie armi, e alla fine dello stesso secolo un Provveditor. Sull’organizzazione delle Sale e sulle fabbriche, che fornivano armi alla Repubblica, fra cui principalissima quella di Gardone, molte cose potrebbero (1) Di ciò ha ampiamente trattato il Berchet nel suo lavoro: Le Sale d’Armi del Consiglio dei Dieci nel Palazzo Ducale in Venezia. (2) Tale disposizione fu emanata nel 1585 C°1 seguente Decreto: Che per l'auenire le Sile delle Arme di qsto Cons0 et il Santuario delle zogie in Chiesa di S. Marco non possono essere mostrati se non per parte di questo Cons1 ne possono in alcun delti luoghi predetti entrar alcuno con arme di qualsivoglia sorte, eccetto li principal personaggi ad instantia de quali sarà deliberato per qsto Cons° che esse siano mostrate (Comuni (.ons dei Dieci, Registro 43, Carte 4).