35 pag. 28), quando accenna alla possibilità che un ex schiavo voglia rivendersi. Ambedue però ci forniscono un’altra prova che i singoli Statuti nella loro sostanza sono di molto anteriori alla data delle compilazioni a noi pervenute. Il primo contratto di vendita che si incontra e che ha per oggetto una donna, è del 23 dicembre 1289 e trovasi nel quaderno del notaio Creste de Tarallo, proprio sul verso della carta che reca il contratto di manomissione già pubblicato dal prof. Brunelli. (J) Trattandosi di una schiava del venditore, non c’ era bisogno di rilevare espressamente che essa non fosse cristiana ; fra i testimoni figura però un sacerdote, il che implicitamente prova che quella condizione veniva adempiuta. Il testo è piuttosto difficile a decifrarsi perchè la scrittura ne è molto sbiadita, tuttavia, salvo alcune parole, si riesce a leggerlo. Fra le parole illeggibili c’è proprio quella del prezzo, ma sia perchè si rilevano le due lettere iniziali, sia per il confronto della traccia dei segni, parzialmente visibile con un numero scritto in altro atto, dallo stesso notaio, si può con certezza leggerla « sexaginta », cioè « sessanta ». Tale contratto è del seguente tenore : (2) Die VII1J exeunte decembris (1289) (!) Il 23 dicembre (1289), presenti Mar- presentibus Martino de Lemescio plebano tino di Lemescio pievano di S. Michele Seti Michaelis et Vito Pava?o jadertinis e Vito Pavazo, zaratini, ed altri. Io Scemco et alijs. Fateor ego Scemco filius cd Sfitti figlio del fu Sfitzo Milcovig di... dichiaro Milcovig de ... quomodo in presentia su- in presenza dei soprascritti, che vendo prascriptorum virorum vendo do trado do consegno a te Grisogono di... cittadino tibi quidem Grisogono de ... civi Jadre, di Zara, Stanca mia schiava qui presente, Stancam angillam meam ibidem presentem consenziente e confessa di essere mia consentientem et confitentem ancilla meam schiava, affinchè da ora innanzi tu, as-esse, unde amodo cum tuis heredibus et sieme ai tuoi eredi e successori, sia pie- successoribus liberam habeas potestatem namente libero di disporre in perpetuo de ea faoiendi omne libitum tue volun- di essa a tuo beneplacito, come di una (1) Vedi nota n. 1, pag. 22, fase. prec. (s) Tutti i documenti rilasciati dai notai avevano un protocollo contenente, oltre la data e l’indizione, le autorità politiche, religiose e cittadine del momento. I notai però, allo scopo di risparmiarsi lavoro nella trascrizione, come regola indicavano al principio di ciascun quaderno il millesimo, l’indizione e le persone al potere od in carica, dati che poi s’intendevano uguali per iutti gli atti che seguivano. Quando sopravvenivano dei cambiamenti, allora il notaio, o in margine o fra atto ed atto, lo faceva risaltare per mezzo di un’apposita annotazione, come ad es. : «tu scriptor dices ... », « hic incepit intitulari... », « nota quod hic mutatur millesimus et currit... secundum jadrensem morem », «hic mutata est indictio secundum annum incarnationis dominice (25 di settembre) » ecc. La morte del doge Marin Falier venne ricordata dal notaio Andreas de Cantio nel seguente modo : « Nota quod die XVII mensis aprilis fuit decapitatus occasione proditionis dominus Marinus Faletro dux Venet. memoratus. Ita quod hic debemus dicere : vacante ducato Venet. ». - In questo lavoro hanno il protocollo i due atti riportati nel § 4, lett. c), dd. 19 dicembre 1289 e 1 gennaio 1289 (recte 1290); frale note del § 5 si ha un esempio dell’inizio di un quaderno notarile.