34 deve dedurre che anche a Zara si erano prese le opportune misure per sradicare tale vergognosa attività. (*) CAPO II. La schiavitù a Zara fra il 1289 ed il 1409. § 3 - La schiavitù nel suo aspetto di mezzo di reclutamento del personale domestico. Dopo aver dedicato la nostra attenzione alla schiavitù da un punto di vista generale di spazio e di tempo, riguardante cioè tutte le città dalmate ed estendentesi a tutto il medio evo, vogliamo ora passare all’ esposizione di quanto si riferisce alla sola città di Zara e per il periodo che va dal 1289 al 1409. I documenti notarili, da prendersi in considerazione nella trattazione di questo argomento, possono essere divisi in tre gruppi : 1) atti che si riferiscono alla compera o alla vendita di individui destinati a rimanere presso il compratore quali domestici a vita ; 2) atti che si riferiscono alla manomissione ; 3) atti che si riferiscono al commercio vero e proprio della merce uomo. Quelli che costituiscono il primo gruppo, che ora prenderemo in esame, sono poco numerosi e riguardano esclusivamente donne, che per mezzo della operazione di compera venivano assunte quali domestiche a vita. Il limitatissimo numero delle compere ed il sesso dei soggetti, sono una conseguenza del fatto che la schiavitù quale forma di organizzazione del lavoro era allora già da molto tempo superata. Per questa ragione essa trovava una ristretta applicazione nel reclutamento del solo personale femminile domestico e, anche così, tutto ci induce a ritenere, per molti indizi, che chi ricorreva alla compera intendesse spesso compiere una buona azione, col cercare di migliorare la sorte di disgraziate, che comunque erano destinate ad essere vendute. I contratti che riportiamo più avanti, nonché altri che vedremo in seguito a proposito della manomissione, ci fanno conoscere che le premesse per la validità dell’acquisto di uno schiavo fossero le seguenti : 1) che l’individuo in questione non fosse stato battezzato; 2) che l’individuo venduto appartenesse già al venditore e manifestasse per di più espressamente la sua volontà di divenire proprietà del compratore. Di queste due condizioni, la prima non risulta affatto dagli Statuti e, quindi, si vede che era una norma di diritto consuetudinario, affermatasi parallelamente all’ esistenza del diritto romano, per influsso di quello canonico ; la seconda invece la si può rilevare indirettamente dallo Statuto di Ragusa (L. VI, c. 45, (') Vedi nel § 5 il : Quadro schematico del movimento del traffico schiavistico a Zara fra il 1367 ed il 1405.