24 heredes ejus, sine volúntate viri sui vendere non potest, in morte autem sua potest ancillam illam babi?am liberare. Heredes autem ipsius ancille remanebunt viro ipsius domine donec possederit lectum uxoris sue; eo autem accipienti aliam uxorem, heredes diete ancille babi$e erunt filiorum vel filiarum domine nominate. Que si cum viro suo heredes non habuerint, potest in morte sua heredes ipsius ancille babi?e liberare. il consenso del proprio marito, ma alla sua morte potrà liberare la schiava nutrice. Qi eredi invece rimarranno di proprietà del marito della padrona, fino a che egli osserverà la vedovanza ; nel caso si risposasse, gli eredi di tale schiava nutrice diverranno proprietà dei figli o delle figlie della predetta padrona. Se invece la padrona non avrà avuto figli con il proprio marito, potrà in morte liberare anche gli eredi della stessa schiava. L’ attento esame di questo capitolo fa comprendere che esso aveva per scopo di proteggere la schiava ed i suoi figli, ritenendo ciò un dovere per la dignità stessa della famiglia dei padroni. Madre e figli avrebbero così goduto di una posizione di favore e sarebbero stati eventualmente liberati con le opportune cautele, perchè libertà non era necessariamente sinonimo di indipendenza economica o di migliore condizioni di esistenza. * * * Nel matrimonio fra schiavi e liberi, se fosse mancato il consenso del padrone, o della padrona, del coniuge schiavo, i figli avrebbero dovuto appartenere ai padroni e, quindi, sarebbero cresciuti schiavi ; se invece ci fosse stato il consenso, allora la sorte dei figli poteva essere decisa in modo diverso. Per il caso che il padre fosse stato schiavo, gli Statuti di Ragusa (L. VI, c. 48) e di Cattaro (c. 218) disponevano, in maniera analoga, quanto segue : Si sine volúntate domini, vel domine sue, aliquis servus francham reciperit in uxorem, omnes heredes quos ille servus cum illa uxore habuerit, sint domini vel domine ipsius servi. Possit etiam dominus vel domina servi ipsius, tollere quidquid invenerit in domo uxoris de eis que pertinent ad servum predictum et possit hoc facere sine nuncio Curie. Si autem servus ipse de volúntate domini vel domine ac-ceperit ipsam uxorem, ita videlicet, quod ad preces mulieris patronus vel patrona dederit gratiam mulieri recipiendi servum in virum, omnes heredes quos simul habuerint erunt communes inter patronum vel patronam illius servi et eiusdem uxorem. Si vero patronus ipse vel patrona matrimonium ipsum tali pacto consenserit, ut omnes heredes quos simul fecerint sint liberi, volumus quod patronus vel Se uno schiavo avrà sposato una donna libera, senza il consenso del suo padrone, o padrona, tutti gli eredi che lo schiavo avrà avuto con quella moglie siano del padrone, o della padrona, dello stesso schiavo. Il padrone dello schiavo, o la padrona, possa anche prendere dalla casa della moglie qualunque cosa trovasse di pertinenza del predetto schiavo e ciò possa farlo senza l’intervento di un rappresentante della Curia. Se però quello schiavo avesse preso moglie con il consenso del padrone, o della padrona, ed essi accondiscendendo alle preghiere della donna, le avessero concesso il favore di prendere per marito lo schiavo, gli eredi che dovessero avere apparterranno in comune al padrone dello schiavo, o alla padrona, ed alla di lui moglie. Se però il padrone, o la padrona, avessero