31 barcam super quam esset servus talis vel serva. Et quod nullus ex Notariis Communis audeat sub vinculo sacramenti tacere instrumentum emptori, vel venditori, seu alienatori alicujus servi vel serve; et ad eamdem penam teneatur examinator. Salvo quod liceat cuilibet civi Spaieti emere a forense tantum servum vel servam pro suo usu, non possendo vendere vel alienare alicui civi, vel forensi, nec mit-tere extra Civitatem vel districtum Spaieti. lo avesse portato o volesse esportarlo, perda la barca sulla quale si trovasse lo schiavo o la schiava. E che nessun Notaio del Comune osi, sotto il vincolo del giuramento, rogare il contratto di compera o vendita o di cessione di uno schiavo o di una schiava ; ed alla stessa pena sia obbligato il giudice esaminatore. Sia però lecito a qualunque cittadino di Spalato acquistare da un forestiero uno schiavo od una schiava unicamente per suo uso, senza poterlo poi vendere o cedere ad un altro cittadino o forestiero, nè spedirlo fuori della città o del distretto di Spalato. Siccome il traffico degli schiavi aveva per oggetto più le donne che non gli uomini, la città di Traù, nel 1397, aveva emesso un’ordinanza che proibiva soltanto 1’ esportazione delle prime, a meno che non si fosse ottenuto regolare permesso dall’Autorità. Poiché la schiavitù non veniva abolita, è da intendersi che il permesso sarebbe stato concesso qualora si fosse dimostrato che tratta-vasi dell’ acquisto di qualche schiava destinata alla funzione di domestica presso una famiglia in altra città dalmata. La disposizione, contenuta nelle « Refor-mationes » (L. I, c. 67), era del seguente tenore : De non extrahendo mulieres MCCCLXXXXVIJ, die XVII iunij (Captum et determinatum est) quod a modo in antea nulla persona cuiuscumque condicionis et status existât, audeat vel présumât extrahere nec extrahi facere de civitate et districtu Tragurij per mare nec per terram aliquam mulierem, cuiuscumque condicionis foret, sine licentia regi-minis Tragurij presentis et futuri sub pena librarum quinquaginta, nec non emendandi damni illi domino vel domine, cum quo vel qua staret ilia mulier, si aliquod damnum foret. Et quilibet con-trafacientes accusare possit et habeat me-dietatem pene. Del divieto dì esportare donne 1337 addì 17 giugno (Fu deliberato) che a partire da questo momento, nessuno, qualunque ne sia la condizione o lo stato, osi o presuma di esportare dalla città e dal distretto di Traù, nè per mare nè per terra, alcuna donna, a qualunque classe sociale possa appartenere, senza il consenso dell’ attuale o della futura Autorità di Traù, sotto pena di cinquanta lire, nonché del-l’indennizzo danni a colui, o colei, presso il quale, o la quale, quella donna si fosse trovata, ammesso che un danno vi esista. E chiunque possa accusare i trasgressori e gli spetti la metà della pena. La sola città che sembra non si fosse limitata a proibire il traffico degli schiavi, ma, in un secondo tempo, avesse addirittura abolita la schiavitù domestica, salvo concessioni speciali da accordarsi caso per caso, fu Curzola. Nelle sue « Reformationes » troviamo sull’ argomento ben quattro deliberazioni. Con la prima, analoga nella sostanza a quella di Spalato, e che doveva essere del I397, stando alla data di quelle che la precedono, si proibiva ai