33 publicatn famam erit manifestum, quilibet teneatur solvere irremissionabiliter duca-torum centum auri, quorum duae partes sint et esse debeant accusatoris hujus criminis; et istam partem seu reforma-tionem volumus amodo in antea pro prae-ciso statuto habere; et si aliquis non haberet unde solvere, manus dextera ei amputetur. Et hoc statutum obtentum et firmatum fuit per ballotas LVIIJ, contra-riae vero I1J. (c. Item vadit pars si videtur consilio, quod omnes et singuli Catalani et Siciliani, qui venirent ad hanc civitatem, specialiter pro facto emendi servorum, nullatenus possint hic in civitate Curzulae et nec in insula morari, nisi quod si vo-luerint emere panem et vinum, aut aliquid pro ipso victu, possint hic aliqualiter, saltem per unum diem stare ad plus, aliter quod statimexpellantur cum ipsorum verecundia et gravi damno. Captum per ballotas LXVI; contrariae una. bligato a pagare cento ducati d’oro, di cui due parti dovranno spettare al Comune di Curzola e la rimanente terza parte all’accusatore di tale crimine; e vogliamo che questa deliberazione, o aggiunta, debba ritenersi d’ora innanzi come parte dello Statuto; e se qualcuno non avesse mezzi per pagare, gli si tagli la mano destra. Questa deliberazione fu ottenuta e confermata con voti favorevoli 58, contrari soltanto 3. 142) Fu proposto al Consiglio che tutti i Catalani e Siciliani che arrivassero, specialmente allo scopo di acquistare schiavi, non possano assolutamente fermarsi nè in città nè sull’ isola di Curzola, eccetto il caso che volessero comperare pane e vino, o in genere delle vettovaglie, ed anche allora soltanto per un giorno al massimo; in caso contrario siano scacciati con loro scorno e grave danno. La deliberazione fu presa con 66 voti favorevoli ed 1 contrario. Che il « facere mercantias servorum » del c. 141 debba intendersi come abolizione della schiavitù, risulta poi dalla quarta deliberazione presa intorno al 1420, per mezzo della quale si permetteva al Conte Pancrazio, in via eccezionale, di acquistare due o tre schiave quali domestiche (c. 150): Item in eodem consilio per balotas quinqueginta, non contrariantibus undecim in contrarium, concessum fuit domino comiti nostro, domino Pancratio, ut ipse possit emere prò usu domus suae duas vel tres servas patarinas de Bosna et facere fieri cartas de eis et hoc quia habet suas senes et inutiles. Nello stesso Consiglio con voti 50, rimanendo senza effetto gli 11 contrari, fu concesso al nostro Conte, domino Pancrazio, che possa acquistare per necessità della sua casa due o tre schiave infedeli della Bosnia e possa farsi fare i relativi contratti, perchè quelle che ha sono vecchie e non possono più lavorare. Per Zara non risulta fosse stata emanata alcuna proibizione del commercio degli schiavi, che invece deve aver avuto luogo intorno al 1390. Mentre fino al 1370 si incontrano pochissimi atti di compera di schiavi da parte di privati, da quell’epoca al 1390 si assiste ad un vero traffico, molto intenso, fatto da commercianti di professione. Da allora invece, sino al 1409, fra migliaia e migliaia di atti notarili, soltanto tre concernono la vendita di schiavi, dal che si 9