42 Il secondo atto, molto più breve perchè contenuto in un bastardello (*), concerne pure la tradizione di una schiava acquistata per conto altrui, questa volta sul mercato di Bistrenichi. 11 mandatario essendo però il fratello della mandante, questa rimborsava il puro prezzo originario d’ acquisto, senza alcun aumento ; inoltre questa volta il notaio si limitava ad indicare gli estremi della cedola d’acquisto, di cui riferisce che era scritta in volgare, cioè in italiano, senza riprodurne come nel caso precedente il testo. 1392 Bartolo de Sloradis di Zara, per causa di vendita, ha ceduto a sua sorella Paola una cedola scritta in volgare, su un foglio di carta, compilata a guisa di instrumento, sul mercato di Bistrenichi nel 1392, addi 30 del mese di luglio, a quanto si legge, di mano di Nicolò Decoy di Ragusa, scrivano dei giudici e dei mercanti di detto mercato, in tale cedola è contenuto fra altro, che detto Bartolo ha comperato per il prezzo di venti ducati d’oro da ser Deiano Milcovig una schiava di nome Zoia, patarena (2) non battezzata, che era presente e dichiarava di essere schiava di detto Deiano, nonché disposta a divenire schiava di detto Bartolo ecc. come è esposto dettagliatamente in detta cedola. La quale cedola detto Bartoto ha dato alla stessa Paola integralmente, con tutti i diritti da essa derivanti (3).....e ciò per il prezzo di venti ducati d’oro, che lo stesso Bartolo fu confesso e contento di aver ricevuto da detta Paola. Rinunciando ecc. (Notaio: Petrus cd Bartholomei de Annobono de Serrana - Bast. N. 41) Tutti gli altri atti di compera e di vendita di schiavi, o sono in pari tempo atti di manomissione, oppure si riferiscono al mercato degli schiavi. Di essi ci occuperemo quindi nei prossimi capitoli. 8 agosto Bartolus de Sloradis de Jadra ex causa venditionis fecit vigorem et robur Paule sorori sue de una cedula scripta vulga-rlter in quodam folio papiripero in modum o c instrumenti in mercato Bistrenichi in M III LXXXXIJ die trigesimo mensis Julij manu ut iegitur Nicole Decoy de Ragusio scribe Judicum et mercatorum dicti mercati, in qua cedula inter alia continetur quod dictus Bartolus emit a ser Deiano Mil-covich unam servam nomine Zoiam pata-rinam (2), non batiqatam presentem et confitentem se esse servam dicti Deiani et volentem esse servam dicti Bartolj, pro ducatis XX auri etc. prout in dieta cedula plenum continetur, quam cedulam dictus Bartolus dedit eidem Paule inte- gram cum omni suo robore et vigore (3)...... et hoc pro ducatis XX auri quos idem Bartolus fuit confessus et contentus se a dieta Paula recepisse, renuncians etc. (') I bastardelli sono dei quaderni di formato ridotto, specie di taccuini, che i notai dovevano essere abituati a portare sempre con sè ; in essi scrivevano succintamente i contratti per i quali le parti interessate, assistite da testimoni, richiedevano il loro intervento. Successivamente, sulla scorta dei bastardelli, venivano compilati gli atti per esteso negli appositi quaderni o registri, rivestiti di tutte le opportune clausole giuridiche. (2) Patareni erano i seguaci di una certa setta religiosa, ma nelle città dalmate il termine veniva usato nel significato generico di infedele. (3) I bastardelli di questo notaio sono in cattivo stato, avendo molto sofferto a causa dell’ umidità. Cosi di questo atto che continua sul verso della carta, è impossibile leggere le prime due righe, essendo l’orlo superiore molto rovinato.