20 Aspetti della vita economica di Zara dal 1289 al 1409 PARTE II. La schiavitù domestica ed il traffico degli schiavi (Continuazione - v. fase, prec.) Un altro indizio sul modo di concepire la schiavitù nelle città dalmate lo si ha attraverso le norme che proteggevano le schiave contro la violenza maschile. Gli Statuti di Scardona (c. 92), Sebenico (L. VI, c. 62) e Traù (L. II, c. 21) prevedevano per il colpevole soltanto delle pene pecuniarie, mentre quelli di Arbe (L. IV, c. 66) e di Cattaro (c. 100), che riportiamo in seguito, comminavano bensì delle pene pecuniarie, ma convertibili in caso di insolvenza in mutilazioni. Ecco le rispettive disposizioni : ARBE De ancilla autem sic dicimur et ordì- Per quanto poi riguarda una schiava, namus, quod quicunque per vim cogno- diciamo ed ordiniamo, che chiunque avrà verit aliquam ancillam, solvat iperperos violentato una schiava, sia condannato duodecim prò banno, et si solvere non alla pena di dodici iperperi e se non po- poterit, sibi amputetur manus dextera sic, tesse pagare, gli si tagli la mano destra quod a braccio separetur. in modo da staccarla dal braccio. CATTARO Si quis violaverit aut sforzaverit an- Se qualcuno avrà violato la schiava cillam alicuius contra voluntatem suam et altrui contro la sua volontà e si potrà probari poterit, solvat iperperos quinqua- provarlo, sia condannato al pagamento di ginta, et si non habuerit unde possit sol- cinquanta iperperi ; se non avesse di che vere, si patronus ancille et ipsa ancilla pagare, ed il padrone della schiava ed voluerit, accipiat eam sforciator in uxorem, essalo volesse, sia costretto a sposarla sine parchivio; et si ipse patronus et an- senza dote; e se il padrone o la schiava cilla voluerit, ponatur in carcerem, quoad non lo volesse, sia messo in carcere, af- usque ad menses tres solvat dictam penam; finché entro lo spazio di tre mesi paghi si autem non solverit, incidatur ei digitus la pena fissata; se però non pagasse, gli primus manus dextre, qui dicitur pollex. si tagli il primo dito della mano destra, quello chiamato pollice. Questi due capitoli, oltre a darci un altro saggio della pratica medioevale in materia di pene, ci permettono ancora di rilevare il diverso rapporto di valutazione, nelle singole città, fra pena pecuniaria e pena corporale. Ad Arbe