26 berta individuale, ci è provato anche indirettamente dalla facilità con la quale gli schiavi stessi venivano prosciolti dai vincoli padronali, in modo assoluto, cosicché nei documenti notarili che ci sono pervenuti non si trova mai un accenno a « liberti ». Tuttavia, per quanto la manomissione venisse largamente praticata, ben poca traccia di essa si può riscontrare negli Statuti. Anzi, considerate a sè le scarse notizie che ad essa si riferiscono, esse sarebbero piuttosto atte a trarci in errore sulla portata stessa della schiavitù nelle città dalmate. Dallo Statuto di Ragusa (L. IV, c. 17), attraverso le norme che regolavano il diritto di successione si apprende, che al padre era concesso di disporre « prò anima », ossia per la salvezza dell’ anima sua, della quarta parte di tutti i suoi beni, nella quale però non erano da comprendersi gli schiavi da lui comperati, che aveva piena facoltà di liberare (« manumissio testamento •'). Tale capitolo suonava così : Si quis moriens habens filios voluerit Se alcuno avendo figli volesse in de suo prò anima sua testar!, possit tam morte disporre del suo per la salvezza de mobili quam de stabili, usque ad dell’ anima, possa destinare a tale scopo quartani partem bonorum suorum, se- fino al quarto dei suoi beni immobili e cundum suam voluntatem prò anima sua mobili secondo la sua volontà ; possa dimittere; servos eciam et ancillas possit anche manomettere schiavi e schiave, manumittere, hoc est francare, ultra quar- cioè liberare, oltre il quarto stesso, sem-tam ipsam, ita tamen, si eos vel eas de prechè però abbia comperato essi o esse, suo proprio comperavit. con i suoi propri mezzi. Per Zara, dove abbondano gli atti di manomissione, che essa venisse praticata lo si rileva unicamente attraverso la seguente disposizione statutaria concernente il diritto di successione dell’ ex padrone sui beni dell’ ex schiavo morto senza testamento e senza eredi (L. Ili, c. 131): Dicimus, si aliquis cuiuscumque con- Decretiamo, che se uno di qualsiasi ditionis, sexus vel etatis existat, liber- condizione, sesso od età, avesse concesso tatem dederit alicui servo suo, vel ancille, la libertà ad un proprio schiavo, o schiava, et ipse servus, vel ancilla, mortuus seu che poi fosse morto, o morta, senza aver mortua fuerint intestati, aliquibus descen- fatto testamento e senza aver lasciato dentibus non relictis, quod hereditas discendenti, l’eventuale loro eredità debba ipsorum decedentium debeat in eorum spettare all’ antico padrone od agli eredi quondam Dominum, aut in heredes ipsius di questo, se morto, quale premio per la Domini iam decedentis, in premium liber- libertà data e ricevuta, tatis prestite et recepte. Il solo Statuto di Ragusa ci fa conoscere quelli che avrebbero dovuto essere i servizi da prestare all’ ex padrone da parte dello schiavo liberato, che però non aveva carattere permanente, ma occasionale. Il relativo capitolo, stilizzato nello spirito del diritto romano, doveva tuttavia rispecchiare le condizioni alle quali si effettuava la manomissione nell’alto medio evo, quando l’istituto della schiavitù non si era ancora completamente evoluto nella funzione assegnatagli nelle città dalmate.