30 guerra, perchè questa specie di schiavitù non risulta che venisse praticata dalle città dalmate, oppure lo sarà stato tutt’ al più soltanto agli inizi della loro nuova vita, che assegnò a ciascuna di esse funzioni politico-costituzionali proprie di qualsiasi stato sovrano. Siccome il nascere schiavo presuppone la discendenza da genitori schiavi, così ricorderemo prima quelle disposizioni statutarie che permettono di constatare in quale modo uno poteva entrare a far parte di quella classe sociale. Secondo lo Statuto di Ragusa, a differenza di quelli di altre città che si limitavano a prescrivere il carcere per i debitori insolventi, era ammesso che anche un creditore avesse la facoltà di asservire il proprio debitore. Esso stabiliva (L. Vili, c. 30): quod si quis fuerit debitor alicui et non habuerit bona que sufficiant ad satisfaciendum creditori, Comes, qui per tempora fuerit, personam dicti debitoris assi-gnare debeat creditori, si ipsam creditor recipere voluerit. che se uno fosse stato debitore verso qualcuno e non avesse avuto i mezzi sufficienti per soddisfare il proprio creditore, il Conte in carica, debba assegnare la persona di tale debitore al creditore qualora quest’ ultimo avesse voluto accettarlo. A prescindere però da questo caso particolare, la fonte originaria dello stato di servitù era rappresentata dalla compera, per la cui validità il diritto consuetudinario doveva certamente esigere la scrittura pubblica. Due soli Statuti accennano al contratto scritto : quello di Scardona in modo indiretto, occupandosi della tariffa dei notai ; quello di Traù, in un modo diretto, con il renderlo indispensabile agli effetti della dimostrazione del diritto di proprietà sullo schiavo. Lo Statuto di Scardona (c. 108) conteneva il capitolo: De notariorum perceptionibus. Item quod quicumque ad instrumenta conficienda denotatur, ut amodo in antea sciat, quidquid habere debeat de omni instrumento quod fecerit, in primis de notario, percipiat : .... de ancilla, que tradita fuerit libertati, solidos III, et si per placitum libertatem inveniet tantundem accipiat, de vendicione ancillarum II solidos .... Della tariffa dei notai. Affinchè d’ora innanzi chiunque viene incaricato della stesura di documenti sappia quanto gli spetti per ciascun documento fatto, (decretiamo), cominciando dal notaio, che percepisca : .... per una schiava manomessa soldi tre, e se sarà stata liberata per sentenza di tribunale altrettanto, per la vendita di schiave soldi due... Nello Statuto di Traù invece (L. Ili, c. 52) veniva espressamente sta- bilito: Quod servus et ancilla emantur cum carta notarij. — Statuimus, quod si quis hic in civitate voluerit servum vel ancil-lam in perpetuam servitutem emere, emat eum vel eam cum carta notarij; et qui Che lo schiavo e la schiava siano comperati con documento notarile. — Decretiamo, che se qualcuno volesse acquistare in perpetuo uno schiavo o una schiava, lo faccia con atto notarile ; e se non pos-