32 cilla yperpera (') duodecim ; salvo pacto dare : .... per una schiava iperperi (’) do-habito inter eos de dando plus vel minus dici ; salvo che le parti interessate non pro rebus supradictis.... avessero pattuito di dare più o meno per le cose sopra indicate.... Questo capitolo, più che sancire l’obbligo delle nobili di portare in dote anche una schiava, voleva certamente tener conto delle mutate condizioni economiche, per ammettere che, senza diminuire il valore di quanto era uso apportasse la sposa, alle cose stesse potesse essere sostituito il loro equivalente in denaro. In questa disposizione si rispecchiano le esigenze di tempi nuovi : alla economia in natura si sostituiva sempre più quella basata sul denaro; al lavoro servile, quello libero. Lo Statuto pur confermando la tradizione, faceva cono-cere che si poteva mantenerne la sostanza anche cambiandone la forma di estrinsecazione; poiché al posto degli chiavi subentravano i domestici, l'apporto della schiava poteva essere simbolicamente sostituito dall’ aggiunta di dodici iperperi alla dote della sposa. * * * Se lo schiavo, come qualunque altra cosa appartenente ad un debitore, poteva essere pignorato, era naturale che potesse anche essere giudizialmente assegnato a terzi che rivendicavano dei diritti sui beni del suo padrone. Perciò nello Statuto di Ragusa troviamo il seguente capitolo (L. Ili, c. 58): De eo qui vincit servum vel ancillam Di colui che vince uno schiavo o una per placitum. - Si aliquis homo vel mulier schiava in un processo. - Se un uomo od in stanico (2) vel in curia Ragusij, aut in una donna avrà vinto in seguito a proalio loco extra Ragusium, per placitum cesso uno schiavo od una schiava in un vicerit aliquem servum vel ancillam, giudizio arbitrale o nella Curia di Ragusa, sciendum est quod ille homo vel mulier od in altro luogo fuori Ragusa, sia noto potestatem habet portandi ad domum che quell’ uomo o quella donna ha il di-suam illum servum vel ancillam, quem ritto di portare a casa sua quello schiavo o vel quam vicerit in qlacito. quella schiava che avesse vinto al processo. (‘) L’iperpero era una moneta d’oro bizantina, usata nelle città dalmate come moneta di conto, prima che venisse creato il ducato. Un certo quantitativo di monete d’argento corrispondeva ad un iperpero e precisamente a Ragusa, 12 denari grossi. Siccome poi il ducato che per noi rappresenta oggi un valore di L. 76.10 venne ragguagliato a 18 denari grossi, l’iperpero dovrebbe valere L. 50.75. In un contratto di noleggio del 21 aprile 1243 riguardante il trasporto di sale da Durazzo a Ragusa il nolo veniva fissato in « yperperos centumsexaginta ad rationem de tredecim dena-riorum per unumquemque yperperum »; poteva però trattarsi di monete d’ argento di minor valore, delle quali bisognava dare 13 denari grossi, invece di 12, per avere l’equivalenza di un iperpero. (2) « Stanicum » è una delle rarissime parole d’origine slava che si trova nello Statuto di Ragusa, e sta ad indicare delle corti miste, composte di cittadini di Ragusa e di slavi, convocate fuori di Ragusa, per risolvere questioni sorte fra i primi ed i secondi. Per questa ragione ho ritenuto di poter tradurre il termine con : giudizio arbitrale.