36 dato ricetto. Di conseguenza, in aggiunta a quanto conteneva quello di Ragusa, in esso si trovava ancora : ... et si aliquis non permiserit patrono aut nuncio Curie querere eos, solvat ser-vum, vel ancillara, cum ómnibus diebus; et si postea apud eam inveniretur, reddat servum, vel ancillam, patrono et yperperos decem de bando, quorum due partes sint Communitatis et reliqua tertia pars appli-cetur dicto patrono eorum. ... e se qualcuno non avesse permesso al padrone od al nuncio della Curia di ricercarli, paghi lo schiavo, o la schiava, con tutti i giorni ; e se poscia fosse stato trovato presso di lui, restituisca lo schiavo, o la schiava, al padrone e paghi dieci iperperi, di cui due parti vadano alla Comunità e la rimanente terza parte sia assegnata al loro padrone. La frase « solvat servum, vel ancillam, cum omnibus diebus » (« paghi lo schiavo, o la schiava, con tutti i giorni ») è analoga a quella contenuta nello Statuto di Ragusa (L. VI, c. 46) « emendare teneatur omnes dies quibus eum tenuit »(« paghi un indennizzo per tutti i giorni che lo avesse tenuto ») ; quindi oltre a rifondere al padrone il valore dello schiavo che per causa sua non avesse potuto riprendere, doveva inoltre indennizzarlo, per il tempo trascorso fra il suo intervento ed il giorno del pagamento del valore dello schiavo, anche del danno risentito per il lavoro da lui non fatto. Che gli schiavi rappresentassero nelle città dalmate unicamente una speciale categoria di lavoratori a vita, sottomessi bensì in linea economica ad un padrone, ma responsabili in linea sociale, al pari di tutte le altre persone, delle azioni commesse contro 1' ordine pubblico, lo si rileva ancora dal seguente capitolo dello Statuto di Ragusa (L. VI, c. 42) che prescriveva : Si servus vel ancilla alicuius percus-serit aliquem franchum, seu mulierem li-beram, de quocumque seu cum qualibet re cum qua potest percuti et percussus seu percussa de hoc fecerit lamentationem et probet se a servo vel ancilla percus-sum, possit dominus Comes condempnare ilium servum vel ancillam in banno di-midie venditionis, videlicet in yperpera tribus, que yperpera si patronus vel patrona pro ipso servo vel ancilla solvere noluerit, servus ipse vel ancilla per totam civitatem fustigabitur et postea reddibit ad domum patroni vel patrone in servi-tute, sicut fuerat ante. Si vero percussus vel percussa a servo vel ancilla ex ipsa percussione moriatur, dominus Comes secundum justiciam condempnet ipsum servum vel ancillam ad mortem. Volumus Se lo schiavo, ó la schiava, di qualcuno avesse colpito un uomo libero, o una donna libera, con qualunque cosa per mezzo della quale si può colpire, ed il colpito, o la colpita, ne avesse fatto denunzia provando di essere stato colpito da uno schiavo o da una schiava, il Conte possa condannare quello schiavo, o quella schiava, ad una ammenda della metà del prezzo di vendita, cioè di tre iperperi; se il padrone, o la padrona, non avesse voluto pagare gli iperperi per lo stesso schiavo, o schiava, questi, o questa, verrà frustato per tutta la città e poscia ritornerà in schiavitù del padrone, o della padrona, come lo era prima. Se però il colpito, o la colpita, dallo schiavo, o schiava, fosse morto in conseguenza dei colpi ricevuti, il Conte a norma di legge con-