BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 193 produce il discorso tenuto dal comandante della fortezza di Perasto il 22 agosto 1797, quando questi portò il gonfalone di Venezia in chiesa, prima di chiuderlo in quella cassetta che fu poi riposta come santa reliquia sotto l’altare maggiore, discorso tenuto fra le lagrime ed i singulti dei presenti in cui il «ti co nu, nu co ti» è un grido di dolore che supera l’ambito ristretto di San Marco per raggiungere quello dell’Italia per la quale sarebbero state -votate le sostanze, il sangue, Ja vita dei dalmati, i quali affermano decisamente alla madre patria: «piutosto che vederte vinta e disonori dai toi, el valor nostro e la nostra fede se avarave septelio soto de ti.» Questa la spulciatura rapida che abbiamo voluto fare dell’opera del Perini su quanto riguarda la sponda orientale dell’Adriatico, ma certo che essa non rappresenta la parte essenziale dell’opera che, per i documenti esaminati e per l’acuta analisi che il nostro autore ne fa, rappresenta un cospicuo contributo alla storia del nostro Risorgimento, e determina una nuova visione storica del contributo di Venezia al rinascere di questa nostra Italia che, iniziatosi potenzialmente nell’epoca napoleonica come bisogno di collettività e non come aspirazione di singoli, poeti o pensatori, trova l’inizio del non ancora raggiunto apogeo nei giorni nostri. Giuliano Gaeta MARINO FORTUNA, Il rimborso delle spese di spedalità per mancata assicurazione obbligatoria e contro la tubercolosi - Tipogr. Edit. Cesare Nani, Como, 1939-XVII; pp. 12. Un’interessante questione giuridica viene affrontata dal concittadino aw. Marino Fortuna in questo suo breve ma succoso saggio. La questione è la seguente: si presenta talvolta il caso che una persona, colpita da una forma di malattia tubercolare acuta ed accolta perciò in un ospedale, non sia stata mai assicurata dal suo datore di lavoro per la tubercolosi. Di conseguenza, l’istituto nazionale fascista della previdenza sociale, richiesto dal comune di domicilio di soccorso del degente - che è il creditore delle spese di spedalità - del relativo rimborso, non dia corso alla richiesta, pur obbligando il datore di lavoro inadempiente al pagamento di una penalità oltre ai contributi non ver- sati. In considerazione al fatto che precise norme legislative stabiliscono che i proventi delle penelatià vadano a beneficio dell’istituto, che d’altra parte non esercita le sue prestazioni assicurative se 1 contributi non sieno stati tutti in precedenza versati, sorge il quesito se il comune del domicilio di soccorso abbia facoltà d’azione avverso l’infermo, i suoi eredi legittimi o testamentari, i suoi congiunti ed, infine, le persone civilmente responsabili della sua malattia, e se l'abbia avverso il datore di lavoro dell’infer-mo a titolo di risarcimento del danno «come indirettamente allo stesso causato per la mancata assicurazione del prestatore d’opera». In base ad argomentazioni rigidamente giuridiche il Fortuna conclude che il comune può agire soltanto «con le modalità previste dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, nei confronti dell’infermo od in difetto, dei suoi eredi legittimi e testamentari, od in difetto, dei di lui congiunti tenuti per legge agli alimenti, od in difetto ancora, delle persone civilmente responsabili delle ferite o delle malattie che resero necessario il ricovero». Resta pertanto escluso che il comune possa rivalersi, agli stessi effetti «contro l’istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per indebito arricchimento, nè può esperire contro il datore di lavoro, che non ha assicurato il degente, azione diretta o surrogatoria per risarcimento del danno subito od infine l’„actio de in rem verso”». Le ragioni per cui il comune non possa rivalersi contro l’istituto le abbiamo già considerate. Non può rivalersi contro il datore di lavoro per azione diretta in quanto ogni azione per risarcimento di danni presuppone necessariamente l’avvenuta violazione d’un diritto del danneggiato da parte del danneggiante e nessun obbligo al riguardo sussiste da parte del datore di lavoro rispetto al oomune ; non per azione surrogatoria, e la giurisprudenza ha fissato la massima che al datore di lavoro inadempiente non sieno applicabili sanzioni diverse da quelle previste specificamente, nè contro di lui si può agire per risarcimento di danni in dipendenza della mancata assicurazione (quod legislator voluit dixit, quod voluit tacuit) ; non per actio de in rem verso, perchè vi mancano i due requisiti necessari, giacché non si è eseguita una prestazione cui un altro sarebbe stato tenuto, in quanto il datore di lavoro non era tenuto al pagamento delle spese spedaliere, e non c’è stato il vantaggio del secondo, in quanto, pagando le prescritte penali all’Isti-