216 GUIDO POSAR-GIULIANO CAPITOLO V. GLI AVVENIMENTI VENETO-ISTRIANI DEL 976-977. I rapporti di Venezia coi Sovrani d’Italia erano stati sempre buoni. Trattati di commercio ottenuti dai Carolingi le avevano permesso di penetrare liberamente in Istria. Nel 973 Ottone I donava al Doge Vitale Can-diano, in segno di particolare amicizia, la cittadina di Isola con i suoi dintorni. Bisogna però pensare che non tutto il popolo di Venezia seguiva di buon occhio la politica dei suoi Dogi. Vi era infatti a Venezia un partito antimperiale che nel 976 riesci ad emergere ed imporsi rompendo quella politica di amicizia verso l’impero che Venezia aveva da lunghi anni sostenuta. I Veneziani però si accorsero che la questione avrebbe potuto alienare loro l’amicizia delle città istriane le quali, un poco pèrchè costrette dalla politica imperiale, un poco perchè sempre pronte ad approfittare d’ogni occasione nell’eterno desiderio di rafforzare la loro autonomia, non avrebbero forse esitato di levarsi a sostenere la causa dell’imperatore piuttosto che rimanere neutrali spettatrici tacitamente consenzienti con Venezia. Ed infatti, da quanto dice il Dandolo e da quel che appare dal Docum. C del 977, Capodistria, e forse anche altre città istriane, tentarono, profittando degli avvenimenti, di disfarsi dei patti giurati a Venezia nel 933. Il Dandolo dice stando al Docum. C 5 3: «Inter Venetos et Sicardum Comitem ac po-pulum Justinopolitanae urbis, jam nata discordia, de novo, contracto foe-dere, pacificata est». L’atto del 977 dunque non è una semplice rinnovazione di antichi patti, ma è un accomodamento di avvenimenti nuovi; non è una quasi formalità ma una necessità che i Veneziani ebbero di acquietare in sul nascere un movimento ad essi ostile e che stava forse per allargarsi da Capodistria a tutte le altre città costiere come ce lo rivelerebbero i §§ 9, 11, 13 sempre nel Docum. C. Nè si può ammettere che questi paragrafi e il § 3 si riferiscano agli avvenimenti del 933, ormai alquanto lontani, e che tutto il Docum. C sia un semplice atto rinnovatore dei patti del 933 a solo scopo di solidificare delle condizioni già esistenti. Come si spiegherebbe allora il fatto che nel Docum. A § 12 Capodistria promette al Doge l’onoranza delle cento anfore per ogni anno finché egli vivrà (usque dum in hoc seculo vixeritis) mentre invece dal Docum. C SS 7, 8, 10 appare che l’onoranza continuava a venir resa anche ai successori del Doge Pietro Candia-no II? II contrasto fra i due documenti, in questo proposito è evidentissimo nè si potrebbe spiegare se non ammettendo un altro atto intermedio, andato perduto e nel quale Capodistria avrebbe modificato il suo primo proposito col promettere l’onoranza non già più ad un dato Doge vita sua naturai durante, ma alla persona del Doge intesa in senso generale e cioè «usque in perpetuimi». Ora dunque si può ammettere che la riforma di questa promessa onoranza sia avvenuta pacificamente ma, appigliandoci al § 6 del Docum. C, si potrebbero anche ammettere nuovi segni di contrarietà di Capodistria verso Venezia, nuovi tentativi di ribellione. Il § 6 sta lì a darci l’idea dell’esistenza in Capodistria, come del resto in tutte le altre città istriane (§§ 9, 11) di un partito antiveneziano che, malgrado tutto, sempre sussisteva e talvolta accendeva dei fermenti negli Istriani come era avvenuto nel 932-933. Ma il partito favorevole a Venezia era, per forza di cose, sempre preponderante così che prima o poi riesciva sempre a prendere il dominio della situazione come nel 933 ed ora nel 977 e pure in un momento intermedio, da noi ignorato, quando Capodistria spontaneamente o per ammenda imposta da Venezia avrebbe esteso la promessa delle cento anfore indistintamente a tutti i Dogi «usque in perpetuum». Stando dunque al Docum. C viene da domandarsi se nel 977 fra Venezia e Capodistria sia o no scoppiata una guerra. Attenendoci a quanto dice il Dandolo nonché ai §§ 2, 3, 13, del Docum. C, una guerra vera e propria non pare si debba ammettere. Il Dandolo parla di «jam nata discordia», il § 2 «ob reformandam pacem et convenientiam», il § 3 «cuncta a nobis purgata discordia», il § 13 «si unus ex nostra civitaté insurgere in contra vestros presumpserit». Sono tutte espressioni un po’ dubbie ma che con