206 GUIDO POSAR-GIULIANO non seppe, non potè spegnerne l’essenza, la viva tradizione, sostituendovi decisamente sè stesso! E così le Autorità che prima venivano tutte (anche i Vescovi) nominate dal popolo, ora, in regime feudale avanzato, vengono, a poco a poco imposte dall’alto e cambiano nomi: Al Rector o Gubernator (capo della provincia con sede a Fola) l’imperatore sostituisce un Marchese il quale a sua volta, nei singoli municipi, al posto degli antichi tribuni e dei duumviri (detti lociservatores) eletti dai popolo, nomina un locoposito mentre più tardi a capo di gruppi di municipi, e precisamente nei vari distretti provinciali corrispondenti alle diocesi, troveremo i Comites. Inoltre il Marchese nomina, nelle località di suo personale interesse, i Gastaldi amministratori dei suoi propri beni. Una magistratura che rimase sempre e anzi col Feudalesimo acquistò in prestigio è quella dei judices che però cambiano presto il loro nome in quello di scavini (da schaffen = nominare, eleggere). Erano infatti uomini di meriti speciali e di censo, eletti dal popolo e destinati non solo alle funzioni dei tribunali e della giustizia ma anche a rappresentare, in circostanze solenni, tutto il popolo da cui erano stati eletti, fungendo essi da testimoni di atti e contratti riguardanti la collettività. Certamente ora, col mutar dei tempi, anche nell’elezione di questi scavini il Marchese o altre feudali Autorità avranno avuto un potere decisivo. La Curia o assemblea dei cittadini che tanto peso aveva avuto nella vita municipale romana, non viene mai messa a tacere del tutto dal Feudalesimo, e se a momenti sembra che esso la trascuri, in realtà la vediamo sempre far capolino in ogni atto importante della vita municipale. Ecco alcuni esempi tratti dai pochissimi documenti del tempo a noi pervenuti e che sono riprodotti in appendice al presente lavoro, secondo l’edizione fattane dal Kandler nel suo Codice Diplomatico Istriano. Nel documento A del 932 (§ 11 e § 17) i rappresentanti del Municipio di Capodistria (il Locoposito, un «advocatus tocius populi», quattro scavini, tredici altri testimoni e infine il notaio Giorgio Diacono) dichiarano di firmare tale atto «cum consensu tocius populi». Nel documento C del 977, pure fra Capodistria e Venezia, le cose sono invece un po’ diverse. I firmatari di questo secondo patto sono: il conte distrettuale, il locoposito, due scavini e 28 altri testimoni probabilmente incaricati dal popolo del quale però non è fatto neppure un minimo cenno esplicito come invece era stato fatto nel 932. Altra novità, nel documento C, è l’apparizione di un conte prima del locoposito. Tutto questo significa un forte progresso del Feudalesimo ai danni delle municipalità. E infatti, nel 932 i nostri Municipi erano governati dai locopositi i quali dipendevano forse direttamente dal Marchese: dipendenza nominale s’intende chè la vera autorità cui il locoposito doveva rispondere era sempre il popolo nel nome del quale e per volontà del quale si stipulavano gli atti. Ma nel 977 il regime feudale à forse raggiunto il suo massimo potere, ha dato le ultime strette ai nostri municipi i cui locopositi non appaiono più alle dipendenze dirette del marchese (quasi sempre lontano e incurante) ma dipendono dai conti, certamente distrettuali, i quali avevano tutto il personale interesse di far sentire la loro presenza, la loro autorità ai danni delle libertà municipali e quindi del popolo che il conte mette in parte a tacere. Malgrado ciò, non si può dire che il municipio si sia trasformato in un feudo (nè ciò avverrà mai) che infatti se il popolo nell’atto del 977 non è nominato così esplicitamente come nel 932, vi appaiono però due scavini e 28 altri firmatari privi di una precisa qualifica ma che altro non possono essere se non fiduciari del popolo che essi rappresentano. Nel 977 dunque non pare che il popolo sia stato chiamato a dare lo «sta bene» alla decisione del conte Si-cardo, questi però è circondato da autorità municipali rappresentanti il popolo! Certamente in questo atto del 977 l’autonomia municipale appare stretta entro limiti estremi dal Feudalesimo che la vorrebbe soffocare. II Municipio qui ha un solo tenue filo di respiro mentre l’autorità di quel «domino Sicardo inclito comite» appare veramente preponderante; non avrà però mai libero campo d’azione come padrone assoluto delle città (o parte di esse) istriane; in altre parole, anche se schiacciato, il municipio continua però a vivere in modo tale da scongiurare su di sè il trionfo del Feuda-