194 BOLLETTINO BIBLIOGBAFICO tuto, il datore di lavoro è stato tutt’altro che avvantaggiato. Nel campo del diritto positivo il raziocinio del Fortuna è pérfetto, e qui egli si ferma. Ma se consideriamo la cosa dal punto di vista del diritto naturale? Non è certo il caso di drammatizzare ripetendo la trita frase : summum ius summa ìnìuria. In piena coscienza però possiamo affermare che se ciò è giusto, non è equo. Consideriamo la cosa da un punto di vista sociale, e non sarà difficile concludere cioè non essere equo che le conseguenze di un errore o del malvolere di un datore di lavoro le debba sopportare l'infermo stesso o i suoi eredi e via di seguito, piuttosto che il vero responsabile o l’istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il quale poi, col pagamento da parte dell’inadempiente dei contributi arretrati e della penalità prescritta, viene, in effetti, ad avere un arricchimento effettivo senza nessuna contropartita neppure di carattere eventuale. Cert’è che l’applicazione del diritto positivo porta talora a dei casi simili per non potere il legislatore prevedere tutti i casi specifici. Ma ci pare altrettanto certo che non alle conseguenze suesposte mirasse il legislatore, che tali conseguenze non siano nello spirito della legge, che non siano nello spirito della legislazione sociale italiana. Ed è questo il punto che avremmo avuto caro che il Fortuna avesse affrontato sia pur ponendosi fuori dal diritto positivo puro e semplice. Giuliano Gaeta SCADENZARIO 30 aprile 1849: i soldati di Garibaldi infliggono una sconfitta ai soldati francesi mandati a stroncare il primo tentativo del Risorgimento italiano per restituire Roma alla Nazione. Mazzini allora scrisse: „La Francia ha perduto su noi ogni influenza politica. Essa ha perduto ogni diritto alla nostra simpatia”. Non dimentichiamo.