Pubblicazioni e ricerche archivistiche sugli esuli napoleonici a Trieste 313 1817 definitivo, conte Giuseppe de Sedlnitzky (1778-1855), il Principe Cancelliere instaurò un accuratissimo, minuzioso e abile sistema di controllo e sorveglianza di ogni atto, passo, carteggio e corrispondenza dei Bonaparte e dei bonapartisti, a mezzo dei Direttori di polizia e degli II. RR. Presidi governiali delle provincie, entro la cui giurisdizione essi vivevano relegati. Nei casi e nelle circostanze più rimarchevoli, uno dei più oculati sottocommissari di polizia doveva essere inviato in speciale missione presso di loro, con il compito di riferire circostanziatamente, in rapporti quindicennali, o per decade, tutta la loro vita. Tutte le lettere in arrivo e in partenza di ragione loro, del loro seguito e dei loro uomini d’affari, dovevano venire spedite clandestinamente alla polizia, quivi aperte, trascritte e poi fatte proseguire. I «Beobachtungsrapporte» e dette copie di lettere dovevano venire tosto inoltrate alla K. K. Polizeihofstelle (21). Con circolare del 16 novembre 1816 fu persino provveduto al controllo e apertura di tutte le lettere di stranieri sospetti, consegnate a tutti gli uffici postali del distretto amministrativo e in modo speciale di quelle che venivano recate da messi e da corrieri (22). Le direttive sul trattamento sono contenute nelle circolari del 7 giugno 1816 n. 1224 e del 3 settembre 1817 n. 267 (23). Per Sovrana risoluzione resta vietato ai Bonaparte, agli esiliati e ai profughi bonapartisti, di fare acquisti fondiari o di immobili, nè abitare entro il raggio di quattro miglia da Vienna, perchè capitale e residenza imperiale e, aggiungerò io, perchè ivi veniva allevato il Duca de Beichstadt. Gli acquisti nel rimanente territorio dell’impero vengono subordinati al consenso dell’I. R. Preside della rispettiva provincia e devono venire sanzionati dal Sovrano, prima di poter conseguire l’iscrizione regolare nei libri tavolari e nelle tavole provinciali. La relativa Sovrana risoluzione reca la data del 17 maggio 1817 (24). Ai Bonaparte era concesso usare pubblicamente solo del titolo da essi assunto nell’esilio e loro riconosciuto dai Sovrani alleati. In pieno accordo con i decreti emanati dal Governo di Re Luigi XVIII, fu permesso agli altri proscritti e rifugiati francesi di fregiarsi bensì del loro titolo nobiliare di conferimento napoleonico — duca, principe, conte o barone — ma non del predicato ad esso connesso, se riferentesi a città o provincia di conquista napoleonica. Non si elevò invece mai alcuna voce contro i titoli puramente onorifici, attinenti a vittorie militari riportate dagli insigniti (25). Così ad esempio il maresciallo Berthier dovette abbandonare il titolo di Principe di Neuchatel, ma mantenne quello di Principe di Wagram, sebbene questo ricordasse la più umiliante disfatta austriaca. La disposizione venne in breve ristretta con la decisione imperiale del 25 agosto 1820, nel divieto per gli insigniti di portare il nome dei ducati o gran feudi dell’impero, trasmissibili e riversibili alla corona francese, perchè con l’articolo 3 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 la Francia aveva rinunciato ad ogni pretesa su di essi, e cioè a «ogni diritto di sovranità, signoria e possesso su tutti i paesi e distretti, città e località qualsiasi, situati fuori della frontiera designata dal Trattato» (26). Già con «l’atto di abdicazione dell’ll aprile 1814, Bonaparte aveva rinunciato a ogni diritto di sovranità e dominazione tanto sull’impero Francese e il Regno d’Italia, quanto su ogni altro paese». Si trattava specificatamente dei feudi istituiti con decreto imperiale napoleonico 30 marzo 1806 sull’incorporazione *1 Regno Italico delle provincie