T LI B R O ’ ò che fidilo fiuti empi contra i Dei immortali : ouero è poflo nel giudicare litigi, cr caufe aulii. Però a Vinegia anchora fono dot maniere di Giudici $ l’uno di quefli è propoflo alle caufe ciuili, l’altro a i Giudici delle cofe capitali. Primiera» mente dunque diremo de i Giudici de gli huomini maluagi, cr ribaldi, appreffo di quegli dette caufe de litigi. Alcuni de delitti, ò per natura del proprio peccato, ò per conditione di coloro, che peccano fono filmati piccioli : molti altri ne fono giudicati più gratti, cr di maggiore importanza, ò per la qualita ifleffa del misfatto, ouero per la nobiltà del mal» fattore j la onde doppi fono ordinati anchora i Magiflrati delle cofe capitali;* gli uni di cofloro fono apportate le cau* : fe più grauiJ cr i delitti più fegnalatt : a gli altri i più leg« gieri, cr di minore importanza. 1« quejla foggia dunque . tutti i Giudici nella Republica vinitiana fi poffono giudica* re effere flati diuifi, cr ordinati molto egregiamente. Noj diremo prima de i più fegnalati, appreffo de gli altri. OU tre i delitti, iquali dicemmo di fopra, che erano commejfi alla cenfura del Collegio de Dieci ; tutti imisfatti più graui fendo riferito da gli Auocatori, cr difputati dal Collegio de’ Quaranta fi fogliono giudicare, cr darfi la pena a que* gli, che in quei fono flati coki fecondo la qualità del mif « fatto. Quefli Quaranta, che fono propofli alle caufe cu* pitali, cr graui, fi fogliono chiamare uolgarmente i Qua*, ranta Giudici criminali. Il Magiflrato degli Auocatori a que primi tempi fu di grande auttorità , cr d’incredibile jtima} Il principale ufficio delquale è la guardia delle lega gì, cioè che in parte ueruna fi offenda alle leggi. Per la* qual cojk ciafcuno è coloro, che ¿in Magiflrato, hit