se richiedano l’intervento le autorità comunali concordi, se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso. XXVI. Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l’istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato ; nominare i giudici comunali; instituiré e mantenere la polizia comunale; mettere imposte; contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.