cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private; cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione ; cinque dalle professioni libere; cinque dai pubblici impiegati; cinque dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo. XXXII. I Provvisori durano nell’officio due anni. Non sono eleggibili se non appartengano alla Corporazione rappresentata. XXXIII. Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte l’anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando nel dibattito il modo laconico. Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice commerciale e marittimo ; delle Discipline che conducono il lavoro continuato ; dei Trasporti ; delle Opere pubbliche; — 37 —