e i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati; dei casi di alto tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere legislativo e dell’esecutivo ; degli attentati al diritto delle genti ; delle contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, ira Comune e Comune; delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri; delle questioni riguardanti i diritti di cittadinanza e i privi di patria; delle questioni di competenza fra i varii magistrati giudiciali. La Corte della Ragione rivede in ultima istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati. Ai cittadini costituiti in Corte della Ragione è fatio divieto di tenere alcun altro officio, sia nella sede sia in altro Comune. Né possono essi esercitare professione o industria o mestiere per tutta la durata della carica.