DEL DIRITTO D’INIZIATIVA. LVI. Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d’iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all’opera dell’uno o dell’altro Consiglio, rispettivamente. Ma l’iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l’uno o per l’altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga. — 55 —