CAPITOLO TERZO l’intera Provincia accertati e posti in riscossione nei Ruoli principali del biennio 1929-30 (Tav. XLVIII). Nella plausibile ipotesi che la distribuzione di codesti redditi per gruppi di industria sia approssimativamente quella analoga studiata per il Distretto di Venezia (l’ipotesi è, comunque, soprattutto fondata per il Distretto di Dolo) ed in vista del fatto che gli Enti tassati presso i detti Distretti operano quasi esclusivamente, se non proprio esclusivamente, nei territori distrettuali, si può calcolare a milioni di lire 109,316 1’ ammontare dei capitali intestabili agli Enti Collettivi che legalmente vi fanno capo ; ammontare corrispondente appunto al 10,99 per cento dell’ ammontare analogo calcolato per il Distretto di Venezia (Tav. XXXIX). In tal modo il complessivo ammontare dei capitali investiti presso gli Enti Collettivi inscritti nei Ruoli di R. M. della Provincia di Venezia è di 1.104,007 milioni di lire e siffatto ammontare investito presso tutti i contribuenti (Privati ed Enti Collettivi) della Provincia, nel 1929 può essere calcolato in 1.417,892 milioni di lire. 38. - Esagerata, e non esaudibile pretesa sarebbe attendere una piena rispondenza dell’ ammontare della ricchezza calcolata in base alle statistiche fiscali, anche se corrette ed interpretate con cautela, all’ ammontare calcolato col metodo diretto dell’ inventario reale non fosse altro perchè vi è, nel regime delle imposte, l’istituto delle esenzioni permanenti, o temporanee dei redditi di R. M. di determinati esercizi industriali o commerciali, o di esercizi qualsiansi le industrie ed i commerci trattati che in determinate zone sorgano, o si organizzino convenientemente entro intervalli di tempo fissati da leggi speciali. Nelle valutazioni della ricchezza di cui alle Tavole XXXVIII, XXXIX e XLI non è compresa la ricchezza presunta investita in terreni, fabbricati, impianti industriali (macchinari ed installazioni varie), scorte medie giornaliere dell’ anno o del periodo lavorativo, beni mobili diversi negli esercizi attivati, per l’impianto, nella Zona industriale di Marghera nel triennio 1927-29, chè la Convenzione addi- cenza, dagli Enti pubblici di istruzione, dai Corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile 1’ art. 33 (cat. 18) dello Statuto del Regno e da tutti quegli Enti espressamente equiparati dalla legge, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.