LA RICCHEZZA INVESTITA NELL’ INDUSTRIA 231 Il R. A. C. I., Sede Centrale, da me richiesto intorno agli usuali metodi di calcolo del prezzo commerciale degli autoveicoli esistenti, ha posto in luce (*) le grandi difficoltà di un calcolo siffatto sufficientemente approssimato alla realtà a cagione delle notevoli divergenze tra categoria e categoria di automezzi, in relazione all’ uso (pubblico o privato, trasporto di merci o trasporto di persone), alla portata, alla potenza del motore, all’ età media, ecc., degli automezzi : ma specialmente la portata, la potenza, 1’ età ed il percorso chilometrico già compiuto hanno importanza prevalente nella fissazione del valore venale dell’ automezzo esistente (2). In base a suggerimenti della Sede Veneziana del R. A. C. I. intorno ai prezzi medi di macchine nuove di fabbrica dei tipi più largamente usati in Provincia di Venezia si sono adattate le risultanze di una tabellina di calcolo approssimativo del deprezzamento commerciale per autovetture da turismo secondo la potenza del motore e 1’ età - tabellina costruita su mia richiesta (1) Lettera del 4 Ottobre 1930. (2) In verità, se le clausole della Convenzione 30 Novembre 1926 conclusa tra il Ministero delle Finanze ed il R. A. C. I. fossero osservate, si dovrebbe poter conoscere il valore degli autoveicoli inscritti nel P.R.A. Ma è utile rifarsi un po’ ai precedenti della detta Convenzione. Tutte le tasse sulla circolazione dei velocipedi a motore, dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi sono contemplate dal R. Decr. Legge 30 Dicembre 1923, n. 3.283, modificato dal R. Decr. Legge 3 Gennaio 1926, n. 44, e dal R. Decr. Legge 20 Settembre 1926, n. 1.643. Gli Uffici esattoriali dell’ Automobile Club d’ Italia hanno il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, « le tasse sugli autoveicoli immatricolati nella rispettiva provincia e solo per giustificati motivi potranno accettare il pagamento delle tasse dovute su autoveicoli immatricolati in altre circoscrizioni ». Ma, in tal caso, « gli Uffici esattoriali tengono bene in evidenza la speciale riscossione per dame notizia aH’Ufficio competente ». A termini dell’ art. 11 della Convenzione 30 Novembre 1926 fra il Governo (Ministero delle Finanze) e 1’ Automobile Club d’ Italia per la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli, dal Registro degli autoveicoli in efficienza - esclusi i velocipedi a motore -, che, per ciascuna provincia, 1’ Automobile Club d’ Italia è tenuto a compilare, dovrebbe - oltre la marca di fabbrica, il numero del motore, la potenza in HP, la natura del veicolo, la sua destinazione ed il numero dei posti - risultare pure il prezzo dell’ autoveicolo. È indubbiamente assai utile conoscere il valore degli autoveicoli anche per potere, rispetto ad esso, apprezzare l’importanza annuale dei crediti privilegiati, inscritti e cancellati, registrati nel P. R. A. tenuto dal R. A. C. I.