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CAPITOLO TERZO
specializzati nella lettura delle complesse partite contabili delle grandi società per azioni. Nè nel Decreto sull’ imposta straordinaria sul patrimonio, nè nelle Istruzioni ministeriali che pretesero d’illustrarne i criteri di applicazione, apparvero mai congruamente definite le attività industriali e commerciali a cui i tassi estremi ed almeno taluni dei possibili tassi intermedi dovessero applicarsi. Ivi, quel che di più sostanziale si dichiarava, era : « quando si a-dotti la percentuale di capitalizzazione in base al io, vuol dire, com’ è intuitivo, che 1’ azienda vale io volte il reddito ; quando si ammette la percentuale di capitalizzazione in base al 30, vuol dire che, per giungere alla determinazione del valore capitale dell'azienda, bisogna moltiplicare il reddito per 3,33.... In quest’ultimo caso si tratterà di un’azienda nella quale ha molta preponderanza il lavoro e poca importanza il capitale ; nel primo, invece, si tratterà di un’ azienda nella quale è il lavoro che ha una assai minore preponderanza sul capitale. Più bassa è la percentuale su cui si appoggia la capitalizzazione e maggiore è il valore risultante, più elevata è la percentuale stessa e minore è il valore che ne risulta » (*). Dichiarazione forse passabilmente sufficiente per una disposizione che doveva prestarsi ai più disparati adattamenti al caso concreto e che si presupponeva circoscritta a servire di semplice via di integrazione di valutazioni analitiche, ma che non condurrebbe nella presente occasione. Non condurrebbe se non adattata, com’ io mi sono ingegnato di fare, alla determinazione della ricchezza -capitale dell’ azienda.
    34.	- È stato lavoro infinitamente penoso quello, a cui mi sono sottoposto, di esaminare, grazie pure alla vigile collaborazione del Direttore del tempo (1930-31) dell’ Ufficio Distrettuale delle Imposte di Venezia, la situazione analitica delle giacenze dei mobili, merci ed attrezzi secondo le dichiarazioni dei contribuenti e secondo le motivate revisioni degli Agenti del Fisco in ottemperanza ai minutissimi criteri di valutazione dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile formulati dalla esperta Commissione Ispet-torale Centrale, in quanto codeste dichiarazioni e revisioni mira-
     (1)	Cfr. : le Istruzioni ministeriali 8 Maggio 1920, riportate da R. Cre-spolani, Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Soc. Tip. Modenese, Modena 1922, p. 78.