78 CAPITOLO TERZO « Riforma Sociale », 1928, pag. 305 e segg.), da una notissima legge che, partendo dal grave presupposto che gli impiegati pubblici non potevano, mentre gli altri contribuenti riuscivano a frodare il Fisco, differenziando le aliquote delle diverse categorie di contribuenti codificava - e quasi rendeva legittima la frode fiscale -« questa tipica teorizzazione del fattore " frode ” » per il fatto che il pubblico impiegato di cui è accertato il reddito vero ne corrisponde per l’imposta 1’8,15 per cento (teorico; efffettiva-mente 1’ 8 per cento), mentre l'industriale ed il commerciante sono assoggettati all’ aliquota del 14 per cento sul reddito denunciato ; così che la finanza nulla perde sino a quando gli industriali e commercianti inscritti in B dichiarano almeno il 58 per cento del reddito vero. Per fermarci, per il momento, sui redditi B dei privati contribuenti, se i coefficienti di evasione - che per gli scopi dell’indagine ho ritenuto più conveniente applicare ai redditi imponibili netti - riferiti ai redditi imponibili lordi aderissero soddisfacentemente alla realtà ne risulterebbe, per la Tav. XXXVIII, che i contribuenti in B, qualsiasi il gruppo d’inscrizione, avrebbero denunziato il 61,3 per cento dei loro redditi, e precisamente avrebbero evasa l’imposta per il 38,7 per cento, sensibilmente meno cioè del coefficiente di evasione legale (41,8). S’intende che i contribuenti in B non sanno queste cose, le quali si verificano poiché gli Uffici delle Imposte, negli accertamenti interpretando la lettera più che lo spirito della legge, sono presi dallo zelo di applicare 1’ aliquota legale al reddito vero con sfregio evidente ai criteri di una sana giustizia tributaria. Un indice della forte pressione fiscale sui redditi effettivi godibili dei privati contribuenti di categoria B appare evidente dal fatto che la inserzione dei redditi dei ruoli suppletivi 1929 nella Tav. XLIII ha ridotto 1’ ammontare dei redditi inscritti nei ruoli principali 1929 più che per le denuncie di cessazione di reddito - le quali furono all’ incirca compensate da inscrizioni di nuove Ditte - per le riduzioni di redditi opportunamente accordate a contribuenti particolarmente danneggiati dal nuovo assestamento economico conseguente alla stabilizzazione monetaria. Non poteva, nel 1929, con la forzata riduzione dei redditi variabili per effetto di codesta stabilizzazione, reggere l’inasprimento fiscale a cui negli anni 1926-28 si era proceduto nella nostra Provincia. È interessante notare che, mentre di fronte al reddito anche teorico da accertarsi secondo i calcoli dell’ Einaudi (op. cit., pp. 312 e 319) in L. 7.715 per gli industriali