V IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI ED IL CALCOLO DELLA RICCHEZZA INVESTITA NELL' AGRICOLTURA. Forse è utile accennare alle diverse aliquote vigenti nella imposizione sui redditi agrari e, prima di ciò, definire che cosa hanno inteso, specialmente le Leggi 4 Gennaio 1923 n. 16 e 12 Agosto 1927 n. 1463, di colpire sotto il titolo di redditi agrari. Com’ è bennoto, l’imposta di ricchezza mobile colpisce solo i redditi mobiliari, ma anche i redditi derivanti da beni immobili che non siano soggetti « nè assoggettabili » alle imposte sui terreni e sui fabbricati nè, per legge, esenti da imposta. Perciò, « oltre che i redditi derivanti dalla ricchezza mobile esistenti nello Stato, certi o presunti, in somma definita o variabile, l’imposta mobiliare colpisce anche i redditi derivanti da beni immobili o da capitali in essi investiti », fra altri casi quando il reddito deriva dall’ applicazione di una nuova energia produttrice a beni immobili che sono già in efficienza per produrre il reddito dominicale (aifitto reale o presunto), e sui quali il reddituario ha dominio o condominio. Sono di questa natura (cfr.: Cardelli, Vademecum dei contribuenti alle imposte dirette, Stab. Poi. Riuniti, Bologna, 1930, op. cit,. p. 63 e segg.): i redditi agrari dei proprietari che coltivano i loro fondi in economia o col sistema della colonia parziaria. Conviene forse chiarire la portata economica del disposto delle leggi fiscali sull’ argomento. Precisamente : il reddito dei terreni è costituito da due elementi distinti notoriamente cosiddetti reddito dominicale e reddito agrario. Ora, il primo è il prodotto delle forze della terra e dei capitali stabilmente congiunti ad essa per bonificazioni d’ogni genere, ed è soggetto all’ imposta fondiaria ; il secondo comprende invece il prodotto del capitale mobile che serve alla coltivazione (macchine, attrezzi, scorte) - il reddito della soccida di ferro,