ii4 CAPITOLO QUINTO codesta discriminazione veniva attuata applicando la stessa aliquota, quella su citata, a tutti i redditi, ma accordando alle varie categorie di essi una quota di esenzione diversa (*). I redditi di categoria B accertati dal Fisco venivano ridotti ad imponibili prendendosene i venti quarantesimi. I redditi effettivi netti, depurati cioè dell’ imposta ipotetica, riscuotibili per mezzo di ruoli erano esenti dall' imposta quando, addizionati con i redditi mobiliari di altre categorie e con le rendite fondiarie del contribuente, non superavano la somma di lire 533,33; ed i redditi netti categoria B da lire 533,34 a 1.066,66 dopo essere stati ridotti a redditi imponibili secondo il suindicato coefficiente di valutazione (venti quarantesimi) fruivano di detrazioni, sul reddito imponibile corrispondente, che andavano da 166,66a66,66 lire rispettivamente per le classi 533,34-666,66 a 933,34-1.066,66 lire di reddito effettivo netto (2). Le cose anzidette mi sono sembrate necessarie a notarsi per la corretta interpretazione dei dati racchiusi nella Tav. LV, estratti dal-1’ Annuario Statistico Italiano, anni 1914 e 1916, relativi agli imponibili inscritti nei Ruoli principali e suppletivi per gli anni 1913 e 1914 a carico dei Contribuenti privati e degli Enti collettivi, avvertendo che sotto il nome di collettivi sono designati, agli effetti dell’imposta, quegli Enti, Istituti, Società, ecc., a carico dei quali 1’ accertamento è fatto non col metodo comune degli indizi e della revisione biennale - seguito appunto per i Contribuenti privati -, ma annualmente in base alle risultanze dei rispettivi bilanci e sotto codesto nome sono pertanto comprese soltanto quelle Società ed Associazioni civili e commerciali che hanno l’obbligo di pubblicare i propri conti, cioè esclusivamente gli Enti morali e le Società per azioni. A cagione della bennota esigua importanza dei redditi in categoria B degli Enti morali per la nostra Provincia, non è il caso di rintracciarne l’ammontare per scinderlo dai redditi complessivi degli Enti collettivi, di cui alla Tav. LV, e prenderò, senz’ altro, tutta come ricchezza privata i capitali calcolati in base ai redditi complessivi degli Enti collettivi. Devesi, infine, avvertire che si è omesso, in codesta tavola, l’ammontare dell’ imponibile della (1) Con chiarezza, della discriminazione dell’imposta di ricchezza mobile, parla Marco Fanno nei suoi apprezzati Elementi di Scienza delle Finanze, Lattes, Torino 1929, pp. 140-141. (2) Cfr. : le note alle pp. 394-395 dell'Annuario Statistico Italiano, Anno 1914-