LA RICCHEZZA MOBILIARE IN BASE ALLE STATISTICHE FISCALI 75 vano alla determinazione del reddito imponibile. In base ad un esame accurato delle posizioni di numerose Ditte - privati contribuenti ed enti collettivi -, rappresentative delle singole specie di industria e commercio di cui nella Tav. F dell’Appendice B, si sono costruiti, per gruppi di industria e commercio, coefficienti ponderati di evasione nell’ accertamento dell’imponibile netto e coefficienti di capitalizzazione dei redditi presunti effettivi, cioè dei redditi imponibili al netto da imposte e aggi di riscossione (x) integrati in base a detti coefficienti di evasione. Non posso, per doveroso riserbo, trattandosi in talune specie di Ditte facilmente identificabili leggendo i ruoli principali nominativi dei privati contribuenti possessori di redditi di R. M., categoria B, per l’anno 1929, utilmente pubblicati dal Ministero delle Finanze (Provincia di Venezia, Ist. Poi. dello Stato, Roma 1930) (2), esporre, specie per specie, i coefficienti di evasione e quelli di capitalizzazione. Ma gli uni e gli altri, forniti per i diversi gruppi fiscali di industria e commercio, - spesso arrotondati per non pretendere ad esattezza meticolosa, della quale ovviamente non potrei essere chiamato a rispondere -, sono ponderati rispettivamente in base agli imponibili ed ai redditi presunti effettivi delle specie di ciascun gruppo. La misura dei coefficienti varia moltissimo da gruppo a gruppo ; e non sono gran che minori - posso soggiungere in base ai dati analitici passatimi sott’occhio - le variazioni constatate in essi coefficienti tra specie e specie e tra particolarissime fattispecie, soprattutto se gli intestatari delle Ditte sono privati contribuenti. È, anzi, quest’ ultima circostanza che, sospingendo il mio desiderio di utilizzare il ricco materiale elaborato in base ai nominativi dei ruoli principali 1929, mi ha trattenuto dallo sfruttare più ampiamente (1) Tra imposte e aggi il 20 per cento del reddito imponibile: di questo il 14 per cento per imposta erariale, il 4,50 per cento per imposta comunale e provinciale e 0,70 per cento per sovraimposta consiliare. (2) I redditi presi nel Testo sono estratti dalla citata pubblicazione: precisamente per ciascuna Ditta trattasi del reddito accertato definitivamente per il 1929, o del reddito medio (per redditi scadenti non oltre il 1933) tra il reddito dichiarato, o confermato dal contribuente, e il reddito proposto dall’ Ufficio, o del reddito proposto dall’ Ufficio mancando il reddito dichiarato dal contribuente. Quest’ ultima circostanza porta presumibilmente, per talune categorie, ad avere nella Tav. XLII redditi più alti di quelli della Tav. XLIII.