348 APPENDICE C per dichiarazione della Commissione Centrale delle Imposte Dirette è esente da imposta di ricchezza mobile in quanto si stabilisce che gli animali addetti al fondo concorrono alla produzione del reddito dominicale - e « del lavoro del coltivatore come tale » ; rappresenta la differenza tra il prodotto totale ed il reddito dominicale ed è soggetto all’ imposta di ricchezza mobile. Chiunque, a cui esso appartenga, vi è soggetto ; però, mentre al reddito agrario normale del proprietario e del colono vengono applicate aliquote di imposta ridottissime - dal i. Luglio 1927 rispettivamente il 5 ed il 2 per cento, oltre gli aggi di riscossione - « il reddito agrario di chiunque altro sia estraneo alla proprietà del fondo, nonché quello del proprietario in quanto eccede i prodotti del fondo stesso - in quanto cioè risulti dalla trasformazione dei prodotti agricoli oltre quel che è richiesto per la conservabilità e la commerciabilità -sono tassati coll’ aliquota ordinaria della categoria B, del 14 per cento, salva la riduzione alla metà dell’ aliquota a carico degli af-ttuari come tali, cioè per i redditi, di essi, delle affittanze agrarie. Sino a tutto 1’ anno 1922 il detto reddito agrario del proprietario era dichiarato esente dalla legge organica ed era tassato solo quel reddito agrario che appartenesse a persone estranee alla proprietà del fondo « e quando ed in quanto pur appartenendo al proprietario del fondo, eccedesse i prodotti del fondo stesso ». Per la valutazione dei redditi agrari, la legge tributaria dice che si applicano le norme comuni a tutti i redditi mobiliari sulla base dei risultati ottenuti nelle due campagne agrarie anteriori alla dichiarazione, ma poiché praticamente la determinazione del reddito viene fatta applicando alla superficie dei singoli appezzamenti di terreno, a seconda della loro ubicazione e delle loro colture, apposite «Tabelle » concordate tra 1’ Amministrazione finanziaria ed i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli - Federazioni e Sindacati - e codeste « Tabelle » sono redatte con criteri grossolani, in parte alquanto diversi da quelli che consentono una individuazione delle quote di capitale e delle quote di lavoro nella produzione di codesti redditi agrari, poiché, fra 1’ altro, largamente concorrono ad assottigliare la cifra dell’ammontare effettivo dei redditi agrari goduti dagli agricoltori gli istituti delle esenzioni (soprattutto notevole 1’ esenzione, dal 1. Gennaio 1929, del reddito dell’ affittanza quando il reddito complessivo del contribuente non raggiunge lire 2.000) e delle detrazioni, poiché infine - per dire di un’ altra tra le principali ragioni che insidiano lo