— 61 — è quello in cui la tonnellata di merce raggiunge, col minor indugio, la linea ferroviaria e il canale ; meglio quando raggiunge questo che quella. (1) (1) La Gazzetta Ufficiale pubblicava in data 11 febbraio 1916 il seguente decreto luogotenenziale firmato il 9 stesso mese : « Considerata la necessità, nell’interesse generale economico del paese, di assicurare la maggiore utilizzazione e disponibilità delle calate dei porti di Genova, di Savona, di Spezia, di Livorno e di Napoli; « Sentito il Consiglio dei Ministri ; « Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto coi Mi nistri della Marina e dell’Agricoltura, Industria e commercio. « Abbiamo decretato e decretiamo : « Art. 1. Ai proprietari o, per essi, ai consegnatari di carbone, depositato sulle calate o nei galleggianti oppure esistente a bordo di vapori nei porti di Genova, di Savona, di Spezia, di Livorno e di Napoli, potrà, all’infuori ed indipendentemente dalla loro richiesta, semprechè risulti esservi legittima domanda di pedizione verso l’interno, essere giornalmente assegnato un determinato numero di carri ferroviari per il carico e la spedizione della detta merce nei termini di tariffa. « Art. II. Ai proprietari ed ai consegnatari, ai quali siano stati comunque assegnati dei carri ferroviari (a loro richiesta, o d’ufficio, a norma del precedente articolo), e che non provvedano al carico e alla consegna alla ferrovia per la spedizione nel termine prescritto, sarà applicata una penalità di lire cento per carro, fermo restando il pagamento delle ordi_ narie tasse di sosta eventuali, oltre alla spesa relativa al carico ed al_ l’inoltro d’ufficio che potranno essere ordinati, a suo giudizio insinda. cabile, dall’autorità portuale. « In caso di recidiva la penalità di cui sopra verrà triplicata. « Art. III. Eguale penalità sarà applicata ai proprietari e consegnatari di carbone che, avendo avuto assegnati carri pel carico di una data qualità di carbone e per una data destinazione, variassero o la qualità o la destinazione e ciò anche nel caso in cui la spedizione abbia avuto corso. « Oltre alle penalità di cui sopra, l’amministrazione consortile, o rispettivamente le capitanerie di porto, indicate nell’articolo seguente, avranno diritto di ordinare, a spese del contravventore, lo scarico del carro se fu spedita merce di altra qualità ed il successivo carico di carbone della qualità stabilita, o l’inoltro del carro alla destinazione per la quale era stato originariamente assegnato. « Art. IV. La detta penalità, da devolversi a favore dell’erario, sarà applicata, per quanto riflette il porto di Genova, dal capitano di porto nella sua qualità di delegato del Consorzio autonomo e per i porti di Savona, Livorno, Spezia e Napoli dal rispettivo capitano di porto. Art. V. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.