— 106 — Ma l’assicurazione portò e porta sempre una trasformazione di rapporti nei soggetti dell’ impresa marittima, modificando altresì il concetto di responsabilità e rimediando, qualche volta, alle lacune od ai pericoli di legislazioni antiquate. (1) Ecco perchè colla triplice unione fra giuristi, assicuratori ed armatori si potrà facilmente raggiungere, nel dibattito, che necessariamente dovrà esservi per la orditura e la compilazione del nuovo corpus juris della Marina Commerciale, ciò che per i giuristi rappresenta un ideale e per gli interessati, nelle imprese marittime, una vera necessità. Facile potrà essere un’intesa ispirata dalla ragionevolezza di certi rapporti giuridici fra armatori ed arruolati, rapporti che conviene rendere più sicuri ; disciplinata, in modo più conforme a criteri moderni, dovrà pur essere la materia relativa ai rischi della navigazione, e, nelle costituzioni giuridiche da prepararsi, per un più radioso avvenire dell’Italia sul mare - specie nei riguardi della responsabilità dei proprietari di navi - gli assicuratori potranno suggerire quali temperamenti si possano escogitare per diminuire le conseguenze economiche di tragici avvenimenti. La industria marinara non può nè deve essere raffigurata a qualunque altra industria terrestre e l’armatore ad un qualunque commerciante ; Venezia, che ai tempi di sua maggiore grandezza non fu solo avida di gloria e di comando, ma ebbe anche parte cospicua in quel grande movimento giuridico che si affacciò sul Mediterraneo col rifiorire delle nostre repubbliche, emanava una delle sue prime gloriose ordinanze marinare con queste parole : « Cum sit dignum dare omnem possibilem largitatem et bene-ficiutn mercaturae maritimae ubi cum honestate fieri possit ». Se la natura ha posto il libero mare al di fuori della Sovranità di Stati particolari, se il commercio marittimo si svolge tra le nazioni, se internazionale è tutto l’ordirsi di interessi economici del viaggio marittimo, sicché assai spesso, una è la nazionalità della nave e dell’equipaggio, altra quella del (1) A. Crespi, op. cit.