— 100 — Infatti il Codice della Marina Mercantile, che figura pubblicato nel 1877, non è che la copia di quello del 1865 e quest’ultimo - come per altre nostre legislazioni codificate - (1) non è che la compilazione di principii e di norme già vigenti sotto l’impero di antichi codici. Può quindi affermarsi che non esiste un vero corpus juris marittimo, imperocché molte disposizioni che riguardano la marina sono sparse in leggi e regolamenti speciali, (2) e sarebbe perciò opera utilissima il potere raccogliere, in un unico insieme, tutte quante le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i servizi marittimi (3) Come in ogni altro campo dell’attività umana, anche in quello della navigazione, si sono venuti affermando, col continuo progresso ed in modo prevalente, due nuovi fattori: l’internazionale e l’industriale. Con l’uno gli Stati, per mezzo di convenzioni e di trattati, hanno rese uniformi le disposizioni relative alle segnalazioni, ai salvataggi, alle misure sanitarie ecc. ; coll’altro hanno industrializzato il concetto di trasporto. (4) 11 nuovo Codice marittimo dovrà formarsi mediante conferimento di un ampio mandato di fiducia che il potere legislativo dovrà dare al potere esecutivo. 11 potere legislativo, cioè, dovrà indicare i criteri, le direttive che dal Governo si dovranno seguire, indicando, sia pure, a quali fonti tecniche esso debba attingere. Questi criteri, per la formazione logica e moderna di un Codice Marittimo, dovrebbero essere quelli che il relatore avrebbe esposti innanzi al Comitato Nazionale per la Marina Mercantile e per il Commercio Marittimo. (5) (1) Molte disposizioni del nostro Codice di Commercio, pubblicato nel 1882, erano state compilate parecchi anni prima e precisamente nel 1869. (2) Legge consolare ; sulla sanità ; sui lavori pubblici ; sulle dogane ed in parecchie convenzioni internazionali. (3) Anche la Commissione Reale (25 luglio 1904), proponente il Vi-vante, deliberò « che debbono essere raccolti in un Codice marittimo unico tutti gli istituti inerenti alla Marina ed al commercio marittimo ». (4) Odone Sciolla, Il Codice Marittimo. Giustamente osserva che la materia da legiferare è completamente tecnica e perciò, più che ad una discussione parlamentare, un testo di riforma dovrebbe essere sottoposto all’esame di chi ha pratica di navigazione e di commercio marittimo. (5) Nino Ronco, op. cit.