— 121 — La Relazione sulla Marina Mercantile del 1883, Relatore Boselli, quella del 1902-1905, Relatore Pantano, le discussioni alla Camera, al Senato, nei Congressi, gli studi dei competenti, delle Riviste Commerciali hanno trattata la questione sotto tutti gli aspetti possibili, concordi tutti che la nostra Marina Mercantile doveva essere maggiormente tutelata ed aiutata. La pletora dei buoni parlatori in Italia se continua a rendere, sempre più, meritato omaggio a quell’arte oratoria, che fu vanto italiano, pel passato, e che è tuttora titolo di primato lusinghiero per noi, ha però, nel rovescio della sua medaglia, il difetto di far perdere una grande quantità di tempo e di... denaro, come direbbero i nostri buoni amici inglesi. Sarebbe quindi tempo, per ciò che riguarda il Credito Navale, di porre fine alle discussioni e venire a qualcosa di concreto chè, mentre gli uomini della scienza discutono, l’ammalata - la Marina Mercantile -, già in istato comatoso, minaccia di esalare l’ultimo respiro. Attualmente la maggior garanzia del « Credito Navale » sta nel pegno e, le disposizioni di legge relative, sono insufficienti, nè dànno affidamento che il credito possa essere facile ed esteso, tanto più nelle attuali condizioni finanziarie in cui il capitale trova lucroso collocamento in operazioni circondate dalle maggiori garanzie. La necessità quindi di una legge chiara e precisa che disciplini le operazioni del Credito Navale, provvedendo ad una seria e legale garanzia che attiri il capitale, come avviene per le operazioni del Credito Fondiario. Chè, se per quest’ ultimo, d’Italia col concorso degli altri istituti di emissione e delle principali Casse di Risparmio Italiane sotto il patrocinio dello Stato. Tale Consorzio sarà un’ amplificazione della sfera di attività di quello già costituitosi per le sovvenzioni sui titoli industriali e svolgerà con esso opera altamente utile per la nostra economia nazionale. Si afferma che 50 milioni saranno devoluti al nuovo ramo di affari, e che, a garanzia delle operazioni di credito navale, sarà, per decreto luogotenenziale, provveduto a dare al Consorzio un diritto privilegiato di fronte al proprietario della nave pari, in valore di precedenza, a quello pel residuo prezzo non pagato quale è stabilito dall’art. 675 del Codice di Commercio. Tale privilegio sarà completato da una disposizione per la quale il diritto del credito potrà esplicarsi, in caso di perdita della nave, sul prezzo dell’assicurazione.