— 102 — nave estera venduta in Italia, così non deve intervenire a controllare la costruzione di una nave italiana. Al concetto che le industrie dei docks, silos, (1) pesca, ecc. debbano essere vincolate a sistemi tecnici, si è venuto sostituendo un criterio di libertà. Basti ricordare che in Italia è proibita la pesca con battelli a vapore; e che soltanto il R. Decreto 26 ottobre 1912 contiene limitato permesso per la pesca con motore meccanico. In questo libro deve prospettarsi il mare, non come solo strumento di trasporto, ma come strumento di industrie molteplici e varie ; ponendo e disciplinando, a servizio delle stesse, il diritto di concessione, in modo da agevolare ed aiutare l’attività individuale, con garanzie congrue a difesa dello Stato e del privato. Così - alle viete limitazioni delle nostre leggi, che limitano l’assicurazione dei profitti marittimi e dei salari, - è subentrato il concetto della più ampia libertà del contratto che, nelle forme inglesi, copre ogni più lontano rischio della navigazione. V. Norme disciplinari e penali. Questo libro dovrebbe contenere le disposizioni della parte seconda del vigente Codice con le mutazioni relative al diverso e nuovo indirizzo sul diritto di punire, oggi prevalente. L’ordinamento giuridico della Marina Mercantile dovrà essere la conseguenza di un ordinamento economico marittimo di carattere generale ed il Codice dovrà contenere l’espressione di un rinnovamento completo industriale e commerciale che verrà, via via, svolgendosi nel vasto campo delle attività Marinare. (2) Secondo quanto dispone 1’ articolo terzo del Codice per la Marina Mercantile, il servizio amministrativo e tecnico della (1) 1 sylos granari di Genova possono contenere nei loro magazzini 50 000 tonnellate di grano e la loro potenzialità di sbarco è di 450 tonnellate all’ora. (2) Avv. Martucciello, La nazionalità del naviglio mercantile. Bene osserva l’egregio scrittore che, sopratutto, sull’articolo 40 del Codice della Marina Mercantile la Commissione Reale d’inchiesta sui