— 103 — Marina stessa, è fatto da un corpo d’impiegati civili denominato delle capitanerie di porto, composto di capitani, di ufficiali, di applicati di porto. Nel Codice 24 ottobre 1877 che unificava, molto opportunamente, P Amministrazione marittima, prima distinta in tre rami separati, queste nuove denominazioni presero il posto che avevano i Consolati di Marina, le Capitanerie di Porto e le Sanità Marittime. Il principio informatore del 1877, che accentrava in un’unica Amministrazione tutto ciò che si riferisce alla marina da commercio, è quello che prevale fra gli studiosi e fra i governanti per giungere, mediante accordi e conferenze, all’ unificazione del diritto marittimo internazionale. Si tratterebbe quindi di sopprimere l’attuale denominazione di Capitanerie, uffici e delegazioni di porto, per chiamare questi uffici e questi funzionari col nome di Consolati di Marina, Vice-Consolati e Agenzie Consolari Marittime. I capitani, ufficiali ed applicati di porto, diverrebbero, rispettivamente, consoli, vice-consoli ed ufficiali consolari di marina. (1) Per T amministrazione della Marina Mercantile, non solo manca qualsiasi ragione storica e tradizionale a mantenere l’attuale denominazione di applicati, ufficiali e capitani di porto, ma la denominazione storica stessa è contraria alla medesima se si accetterà il capitano del porto, ed è favorevole al nome di console di Marina. Il nome è poi maggiormente adatto in quanto il console, servizi militari marittimi avrebbe dovuto fissare la sua attenzione. Detto articolo disciplina il rilascio dell’atto di nazionalità della nave e contiene disposizioni fra antiquate, anacronistiche ed ingenue per non dire politicamente assurde. Parificare il cittadino italiano collo straniero, per il solo fatto del domicilio da questo tenuto in Italia, da almeno cinque anni, è semplice-mente grottesco ! ! Una tale disposizione non ha riscontro in nessuna legislazione straniera. Bisognerà quindi procedere ad una sollecita riforma dell’art. 40 del Codice della Marina Mercantile per cancellare una sanzione legale che ci toglie la nostra proprietà navale come, nel suo scritto, ha chiaramente dimostrato l’autore. (1) E. Gamberini, Per i Consoli di marina.