-368 ­ perciò discreto rapporto con quelle dei Sovrani vicini, perchè altrimenti sarebbe difficile la custodia dell'umana natura dalla tentazione di fuggire dal solo centro del male e ricovrarsi in tanti asili aperti al bene. Il marinaio che esercita la professione la più dura, azzar~ dosa e veramente logoratrice dell'umano individuo, deve con· tinuamente riunire in se stesso la intrepidezza e rassegnazione del soldato, l'industria e pazienza dell'artefice, la robustezza e fatica del manovale. Questa povera e preziosa vittima della Nazional grandezza ritrova in qualunque Stato un emolumento possibilmente proporzionato alla pienezza ed utilità del suo sa· crificio. Non v'è Sovrano che gli neghi giornaliero alimento sano ed abbondante, cura e sovegno nelle malattie, agiato riti· ro nella vecchiaia. Stà il mensuale stipendio del Marinaio Reale tra le 40 e 50 lire di questa moneta negli Stati più larghi e tra le 30 e 40 in tutti quelli del Mediterraneo, anche i mediocri compresi co· me Napoli e Toscana. Nel 1755 la condizione deplorabile dei nostri equipaggi trasse per un istante l'occhio Sovrano a que­sto argomento interessante del pari la religione, l'umanità e la politica delle Potenze marittime. Il Principe sforzandosi di sot· trarre dal totale arbitrio privato il destino dei miseri, fissò lo stipendio degli Ufficiali, divise i marinai in tre classi con paga determinata e prescrisse la quantità e la qualità del giornaliero loro alimento. Ma questo restò a carico dei Capitani, i quali non vedendo restituiti al tenue loro stipendio i venti ducati sottratigli dal­l'infelice appalto del 1724, vollero rinvenire nel parziale con­tratto il risarcimento che aveva fino allora l'universale sommi· nistrato; vi ricercarono inoltre la ricompensa delle pitture, ban­diere ed illuminazione e di alquanti abusivi dispendi negli armi e disarmi, sui quali umilieremo in altra occasione il riverente nostro consiglio. La Legge frattanto corse ad inIirmare gli effetti della sua provvidenza, ed una terminazione del 1760 autorizzò Capitani ad appropriarsi un buon quinto della panatica de­gli ammalati. Dal profitto legale sugli infermi non era difficile la in­ duzione di eguale diritto su i sani, i quali videro subito egual­